COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCIO CANICATTI’ – (AG) – (Avverso squalifica per 4 gare calciatore Lo Cicero Salvatore – ammenda di Euro 175,00 – inibizione a tutto il 15.03.2007 Dirigente Giordano Salvatore – GARA A.S.D. DATTILO – CALCIO CANICATTI’ del 28.01.2007 CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’A’’) – C.U. n. 35 del 31.01.2007 – Proc. n. 167/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. CALCIO CANICATTI’ – (AG) – (Avverso squalifica per 4 gare calciatore Lo Cicero Salvatore – ammenda di Euro 175,00 – inibizione a tutto il 15.03.2007 Dirigente Giordano Salvatore – GARA A.S.D. DATTILO – CALCIO CANICATTI’ del 28.01.2007 CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’A’’) – C.U. n. 35 del 31.01.2007 –
Proc. n. 167/A
Ricorre la Società interessata, sostenendo una propria versione dei fatti che hanno determinato i provvedimenti impugnati;
In ordine all’ammenda avanza i propri dubbi in merito alle intemperanze attribuite ai propri sostenitori affermando prima che gli stessi erano in numero alquanto esiguo, e che sostavano a distanza di almeno trenta metri perché collocati a ridosso di una scarpata lontana dal recinto del campo di giuoco;
In ordine al comportamento del Dirigente Giordano Salvatore, il firmatario dell’appello dichiara di non averne contezza, perché assente, ma ne trova possibile giustificazione per le circostanze ed episodi, che hanno caratterizzato l’andamento della gara e del suo risultato;
In ordine al calciatore Lo Cicero Salvatore sostiene, a difesa, le stesse argomentazioni sopra riportate;
Conclude con la richiesta di un riesame dei provvedimenti impugnati;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, preso atto delle risultanze dei rapporti di gara, osserva:
Le argomentazioni sostenute a difesa non trovano riscontro obiettivo negli atti ufficiali di gara, dove invece, si raccolgono e si evidenziano. episodi, fatti e circostanze che hanno determinato i provvedimenti in primo grado assunti;
Trattasi di precisi comportamenti assunti certamente contrari ai precetti regolamentari specialmente se trattasi di Dirigenti responsabili;
Va soltanto annotato che la condotta assunta dal calciatore Lo Cicero Salvatore, pur censurabile presenta un contenuto meramente labiale senza ulteriore continuazione o proezione temporale;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare in 3 gare la squalifica del calciatore Lo Cicero Salvatore (CALCIO CANICATTI’);
Confermando ogni altro provvedimento statuito ed assunto in primo grado;
Senza addebito di tassa.
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