COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D GATTOPARDO PALMA – (AG) – (Avverso squalifica calciatore Falsone Totuccio per 5 gare – GARA GATTOPARDO PALMA – VALDERICE del 28.01.2007 CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’A’’) – C.U. n. 35 del 31.01.2007 – Proc. n. 172/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D GATTOPARDO PALMA – (AG) – (Avverso squalifica calciatore Falsone Totuccio per 5 gare – GARA GATTOPARDO PALMA – VALDERICE del 28.01.2007 CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’A’’) – C.U. n. 35 del 31.01.2007 – Proc. n. 172/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente, in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato chiedendone la riduzione, perché lo stesso calciatore sarebbe stato confuso nella situazione venutasi a creare alla fine della gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, e le difese svolte dalla Società ricorrente, ritiene, che il comportamento censurato è contrario alle regole comportamentali disposte dai regolamenti vigenti, ma può essere contenuto come da dispositivo; Disattese le motivazioni a difesa, stante che il calciatore interessato è stato certamente individuato ed indicato nelle sue responsabilità censurate; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica al calciatore Falsone Totuccio per 4 gare; Senza addebito di tassa non versata.
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