COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. INESSA – (CT) – (Avverso squalifica calciatore Buttò Antonino per 6 gare – GARA POL. INESSA – U.S.D. GIOVANI ZAFFERANA del 31.01.2007 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “E’’) – C.U. n. 35 del 31.01.2007 – Proc. n. 173/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. INESSA – (CT) – (Avverso squalifica calciatore Buttò Antonino per 6 gare – GARA POL. INESSA – U.S.D. GIOVANI ZAFFERANA del 31.01.2007 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “E’’) – C.U. n. 35 del 31.01.2007 – Proc. n. 173/A Avverso il provvedimento in epigrafe riportato, ha proposto rituale appello la Società Inessa; Sostiene la ricorrente, che gli accadimenti, riferiti nel proprio referto dall’arbitro della gara, sono stati causati dalla concitazione del momento in cui avvennero ingenerando equivoci. Pertanto chiede una riduzione della pena; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, esaminati i motivi d’appello, osserva: La descrizione del comportamento tenuto dal calciatore inquisito Buttò Antonino, appare chiara ed inequivocabile così come il tentativo di sgambettare il Direttore di gara e le preoccupanti minacce rivoltegli, ritiene pertanto, corretta la rubricazione dalla condotta censurata in primo esame; Ritiene comunque, di riformare la stessa come in dispositivo riportata, poiché il tentativo prima descritto è rimasto tale senza che all’arbitro ne derivassero conseguenze fisiche; P.Q.M. DELIBERA: DI squalificare il calciatore Buttò Antonino per 5 gare; Per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo alla Società Pol. Inessa.
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