COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POL. LIBERTAS ACATE – (RG) – (Avverso delibera G.S. C.U. n. 35 del 31.01.2007 – GARA UNIONE FIUMEFREDDO – LIBERTAS ACATE del 28.01.2007 CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. ‘’B’’) – C.U. n. 35 DEL 31.01.2007 – Proc.n. 175/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POL. LIBERTAS ACATE – (RG) – (Avverso delibera G.S. C.U. n. 35 del 31.01.2007 – GARA UNIONE FIUMEFREDDO – LIBERTAS ACATE del 28.01.2007 CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. ‘’B’’) – C.U. n. 35 DEL 31.01.2007 – Proc.n. 175/A L’appellante insiste nel sostenere dovuta l’applicazione della procedura di cui all’Art. 67 4° comma delle N.O.I.F., contestando la configurazione formale esplicitata dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato; Chiede pertanto l’annullamento della gara e la sua ripetizione; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) La procedura prevista dall’Art. 67 comma 4 delle N.O.I.F., non esclude che possa applicarsi il servizio c.d. ‘’pronto A.I.A.’’, al fine di evitare che le gare risultino non effettuate a causa dell’indisponibilità sopravvenute del Direttore di gara; 2) Nel caso in specie, non risulta che le Società avessero attivato la procedura suddetta (Art. 67 4° comma delle N.O.I.F.), né che avessero inteso non disputare la gara, presente ovvero assente altro arbitro idoneo ad assumere l’arbitraggio; 3) Peraltro, la sostituzione è avvenuta ad opera dello stesso Organo tecnico regionale, a mezzo del delegato al ‘’pronto A.I.A.’’, che è un servizio offerto alle Società; 4) Va, comunque, sottolineato che nella presente fattispecie si verte in materia di nuova designazione arbitrale debitamente formalizzata dal competente Organo tecnico e non di mera sostituzione di arbitro; Da ciò deriva la piena legittimazione alla direzione della gara da parte dell’arbitro presente in campo; Ciò premesso; DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; Disponendo l’addebito della tassa non versata di Euro 130,00.
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