COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C. FILICUDI – (ME) – (Avverso inibizione a tutto il 15.04.2007 Dirigente – allenatore Sig. Sciacchitano Eugenio – GARA LIPARI – FILICUDI del 28.01.2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. ‘’D’’) – C.U. n. 35 del 31.01. 2007 – Proc. n. 174/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C. FILICUDI – (ME) – (Avverso inibizione a tutto il 15.04.2007 Dirigente – allenatore Sig. Sciacchitano Eugenio – GARA LIPARI – FILICUDI del 28.01.2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. ‘’D’’) – C.U. n. 35 del 31.01. 2007 – Proc. n. 174/A La Società ricorrente, pur ritenendo censurabile il comportamento del proprio tesserato, in stato di squalifica per espulsione nella precedente gara, come non rispettoso, ma non violento, nei confronti dell’Arbitro, ritiene sproporzionato il provvedimento che impugna, addebitando al proprio tesserato proteste sia pure sostenute ma puramente labiali. In ordine alla seconda condotta incriminata, sostiene la estraneità del proprio tesserato del gesto (spruzzata di schiuma da barba), consumato in danno sempre dell’Arbitro, addebitando detta condotta, a persona di nome Cappadona Lucia ‘’tifosa’’ del Filicudi, ed ivi residente nonché nativa; Chiede, in conclusione, la revoca della squalifica ed, in subordine, una equa riduzione del provvedimento impugnato; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Le risultanze del rapporto di gara, portano a ritenere inequivoche e senza ipotesi di dubbio alcuno quanto contestato ed oggetto dell’odierno gravame; La certa indicazione oggettiva e soggettiva non postula dubbi di sorta, e la tesi difensiva sostenuta non trova alcun riscontro oggettivo e soggettivo nel verbale di gara. Il tesserato censurato, è responsabile di quanto addebitatogli a titolo personale anche nella seconda ed ulteriore condotta, posta in essere, nulla risultando in ordine alla nascente responsabilità da addebitare a diversa persona; La ricorrente all’udienza del 20.02.2007, non si è presentata; Condiviso il provvedimento sancito in primo esame; P.Q.M. DELIBERA: Di rigettare l’appello come sopra proposto; Disponendo l’addebito della tassa dovuta pari ad Euro 130,00.
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