COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. OLIMPIA S. PIETRO – (ME) – (Avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 – Ammenda di Euro 350,00 – Squalifica 3 gare Donato Fabio e Brone Ugo fino al 20.03.2007 – GARA TRIPI – OLIMPIA del 10.02.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. ‘’C’’) – Proc. n. 184/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. OLIMPIA S. PIETRO – (ME) – (Avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 – Ammenda di Euro 350,00 – Squalifica 3 gare Donato Fabio e Brone Ugo fino al 20.03.2007 – GARA TRIPI – OLIMPIA del 10.02.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. ‘’C’’) – Proc. n. 184/A L’appellante, chiede l’annullamento della punizione sportiva della perdita della gara e dell’ammenda di Euro 350,00, nonché la riduzione delle sanzioni a carico dei tesserati Donato FABIO E Barone Ugo; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: In ordine all’atto della gara va rilevato che l’appellante, ha ammesso di comunicare copia dell’appello alla controparte, in violazione dell’Art. 42 n. 6 C.G.S.. Ciò determina l’inammissibilità del gravame, relativamente alle sanzioni, relative alla gara; Quanto alle sanzioni, a carico dei tesserati citati, appaiono adeguate al contegno offensivo e minaccioso indicato dal Direttore di gara, in ordine al quale non ravvisano elementi ulteriori a discarico; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare l’inammissibilità del gravame in relazione all’esito della gara ed alla connessa sanzione dell’ammenda; Di confermare il resto; Con addebito di tassa reclamo non versata di Euro 130,00.
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