COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. IMBRO’ MERACO – (SR) – (Avverso squalifica campo per 3 gare – Ammenda di Euro 250,00 e squalifica calciatore Fronterrè Giuseppe per 5 gare – GARA IMBRO’ MERACO – JUVE COSMOS del 10.02.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 REG.LE SERIE ‘’C2’’) – C.U. n. 27/C5 del 14.02.2007 – Proc. n. 185/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. IMBRO’ MERACO – (SR) – (Avverso squalifica campo per 3 gare – Ammenda di Euro 250,00 e squalifica calciatore Fronterrè Giuseppe per 5 gare – GARA IMBRO’ MERACO – JUVE COSMOS del 10.02.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 REG.LE SERIE ‘’C2’’) – C.U. n. 27/C5 del 14.02.2007 – Proc. n. 185/A Con atto ritualmente proposto, la Società Imbrò Meraco si duole della eccessività delle sanzioni irrogate dal Giudice di primo esame, affermando la propria estraneità dall’aggressione al Direttore di gara, e minimizzando il comportamento posto in essere dal proprio calciatore; La Commissione Disciplinare, letti gli atti, ed in particolare il referto arbitrale, dal quale si evincono senza ombra di dubbio le condotte censurate ed i loro autori, osserva che le condotte sono state correttamente rubricate dal Giudice Sportivo; In ordine al quantum della sanzioni irrogate, si ritiene che l’ammenda e la squalifica del campo risultano essere una duplicazione di penalizzazione che non si giustifica in presenza di casi che non rivestono alcuna gravità. Entro tali limiti, anche in considerazione che la partita è avvenuta in campo neutro, va riformata la impugnata decisione; P.Q.M. DELIBERA: In parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto; Di infliggere alla Società Imbrò Meraco l’ammenda di Euro 500,00, per avere ‘’propri sostenitori colpito l’Arbitro a fine gara’’; Di revocare la squalifica del campo; Di confermare nel resto la impugnata decisione; senza adebito di alcuna tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it