COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SANCATALDESE (CL) – (avverso provvedimenti disciplinari di 1° grado – GARA SANCATALDESE/ALCAMO del 25.2.2007 – CAMPIONATO DI ECCCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 40 del 28.2.2007) – Proc. n° 194 –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. SANCATALDESE (CL) – (avverso provvedimenti disciplinari di 1° grado – GARA SANCATALDESE/ALCAMO del 25.2.2007 – CAMPIONATO DI ECCCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 40 del 28.2.2007) – Proc. n° 194 –
In seguito all’espulsione di un calciatore della Sancataldese al 30’ del secondo tempo, un sostenitore locale, scavalcata la recinzione, raggiungeva l’arbitro e lo colpiva con un forte schiaffo alla mandibola sinistra, Consequenzialmente rientrava la terna arbitrale negli spogliatoi; ma dopo 15’ di interruzione, il direttore di gara decideva di riprendere la direzione.
La stessa veniva definitivamente sospesa, poichè la Società ospitante, odierna ricorrente, si ritrovava con soli sei calciatori a causa di successivi infortuni.
Il G.S. di primo grado statuiva, in danno della Società Sancataldese, la perdita della gara per 0-3, l’ammenda di € 1.500,00, la squalifica per sei gare al calciatore Cammarata Arcangelo “per condotta scorretta, nonchè per avere spintonato l’arbitro dopo l’espiulsione” , l’inibiizone fino al 15.4.2007 al dirigente accompagnatore Livrizzi Giuseppe.
Avverso tali provvedimenti ha presentato rituale appello la Società Sancataldese sostenendo la eccessiva penalizzazione, riconoscendo altresì i deplorevoli incidenti accaduti ed invocando clemenza in considerazione del fattivo comportamento dei tesserati locali;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed esaminati i motivi di appello, osserva:
Le doglianze della Società appellante non possono trovare ingresso presso questa Decidente, stante la deprecabile aggressione subita dall’arbitro da parte del sostenitore locale e l’atteggiamento censurabile del tesserato che protesta in maniera fortemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro;
Ciò posto, non avendo l’arbitro stesso conseguito alcun danno fisico ed avuto riguardo del fattivo comportamento dei dirigenti locali, sebbene doveroso, si ritiene di riformare i provvedimento di primo grado come in dispositivo riportati;
P.Q.M.
DELIBERA:
l’ammenda di € 1.250,00 alla Società A.S.D. Sancataldese;
la squalifica per 5 gare al calciatore Cammarata Arcangelo della Società Sancataldese;
per l’effetto, di non addebitare la tassa reclamo.
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