COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.D.P. RIPOSTO (CT) – (avverso multa inflitta alla Società e squalifica del calciatOre Vasta Davide fino al 24.2.2012 – GARA RIPOSTO/CO.E.MI. MISTERBIANCO del 24.2.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 40 del 28.2.2007) – Proc. n° 196/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.D.P. RIPOSTO (CT) – (avverso multa inflitta alla Società e squalifica del calciatOre Vasta Davide fino al 24.2.2012 – GARA RIPOSTO/CO.E.MI. MISTERBIANCO del 24.2.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 40 del 28.2.2007) – Proc. n° 196/A – Con appello ritulamente proposto la Società ricorrente chiede la diminuzione delle sanzioni inflitte, argomentando che, relativamente all’ammenda inflitta alla Società, le persone non autorizzate sono da addebitare alla Società C.O.E.MI. Misterbianco, mentre, con riguardo alla sanzione inflitta al calciatore sostiene la minore gravità del fatto rispetto a quanto contenuto nel rapporto di gara, osserva: Dagli atti di gara si evince con estrema chiarezza la progressione della condotta violenta posta in essere dal calciatore Vasta Domenico nei confronti dell’arbitro che appare senz’altro grave ed assolutamente censurabile anche alla luce delle conseguenze fisiche causate al direttore di gara (fuoriuscita di sangue); Pertanto le argomentazioni dedotte dalla ricorrente non hanno alcun pregio in questa sede perché smentite dalle risultanze di gara; Sotto tale profilo anche la sanzione inflitta al giocatore appare sicuramente sproporzionata al fatto contestato; Relativamente alla presenza di pubblico non autorizzato all’interno dello spiazzo antistante gli spogliatoi riconducibile alla Società ricorrente si rileva che dagli atti di gara risulta che ciò è avvenuto ad opera di entrambe le tifoserie, quindi anche di quella che fa capo alla Società che ricorre; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa, pari ad Euro 130,00.
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