COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. REAL CATANIA (avverso squalifica al 31.7.2007 calciatore Benfatto Giuseppe; fino al 30.4.2007 Barbagallo Alfio (allenatore); inibizione a tutto il 30.3.2007 dirigente Sig. Bosco Giuseppe – GARA S.GIORGIO/REAL CATANIA del 24.2.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 27 del 28.2.2007 – C.P. di Catania) – Proc. n° 46/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. REAL CATANIA (avverso squalifica al 31.7.2007 calciatore Benfatto Giuseppe; fino al 30.4.2007 Barbagallo Alfio (allenatore); inibizione a tutto il 30.3.2007 dirigente Sig. Bosco Giuseppe – GARA S.GIORGIO/REAL CATANIA del 24.2.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 27 del 28.2.2007 – C.P. di Catania) – Proc. n° 46/B –
La Società interessata, non condividendo i provvedimenti assunti in 1° grado impugna gli stessi dando una versione di parte dei fatti contestati, pur ammettendo le proteste per frasi ingiuriose in quel contesto, pronunciate da persone entrate arbitrariamente, nonché uno sfogo del dirigente accompagnatore avverso la errata decisione del direttore di gara;
Chiede la revisione dei provvedimenti impugnati come in ricorso;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
Le risultanze del rapporto di gara permettono di non trovare alcuna postulazione di dubbio alcuno circa le diverse responsabilità addebitate ai singoli tesserati, qui interessati, i quali sono tenuti a risponderne;
Il calciatore Benfatto Giuseppe ha tenuto oltremodo reiterata condotta protestataria e minacciosa nei confronti dell’arbitro, successivamente alla sua espulsione, rifiutandosi di abbandonare il terreno di giuoco; il dirigente responsabile Bosco Giuseppe assumeva un comportamento volutamente indifferente, eludendo i suoi doveri ed ancora l’allenatore Barbagallo Alfio, avrebbe dovuto utilizzare i suoi compiti specifici imposti dalla sua funzione e dalle norme regolamentari in materia, anzi finiva con l’ingiuriare l’arbitro;
Tutto ciò si raccoglie con certezza dai documenti di gara che, come noto, godono di fonte privilegiata di verità e, pertanto:
DELIBERA:
di rigettare l’appello come sopra proposto, confermando, di conseguenza, il giudicato assunto dal Giudice di primo esame, con l’addebito della tassa dovuta e non versata pari ad Euro 130,00.
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