COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. TORRENOVESE – (ME) – (Avverso ammenda di Euro 350,00 e la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica – GARA TORRENOVESE – PANORMUS del 25.02.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’B’’) – C.U. n. 40 del 28.02.2007 – Proc. n. 192/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. TORRENOVESE – (ME) – (Avverso ammenda di Euro 350,00 e la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica – GARA TORRENOVESE – PANORMUS del 25.02.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’B’’) – C.U. n. 40 del 28.02.2007 – Proc. n. 192/A Ricorre la Società contestando i provvedimenti in epigrafe indicati per eccessività delle sanzioni inflitte rispetto ai fatti contestati; Ritiene che il Giudice di primo esame sia ricorso nella violazione e falsa applicazione degli artt. 1-3 e 16 del C.G.S.; Ritiene, pur accettando l’ammenda inflitta, “magari aumentandone l’importo”, alla luce della natura e gravità dei fatti commessi da ritenersi di lieve entità; La penalizzazione di un punto in classifica “ingiusta” rappresentando i fatti, contestati nel merito, contenuti “nei limiti della norma” avuto loro riferimento “come paradigma le domeniche calcistiche negli stadi Italiani”; Chiede la revoca del punto di penalizzazione, anche in presenza della recidività; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, non presentatosi il rappresentante della ricorrente, sebbene invitato, osserva: Le risultanze sia del rapporto di gara, sia nei rapporti degli Assistenti Ufficiali dell’Arbitro, sia del Commissario di Campo indicano chiaramente gli atteggiamenti assunti dai tesserati e sostenitori dell’odierna ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, attraverso una propria rappresentativa versione degli episodi censurati. La Società incolpata deve rispondere anche a titolo di recidività, tenuto conto di avere già subito una sanzione per fatti costituenti violazione di norme Federali in materia ed oggetto delle impugnate sanzioni, non è conducente in proposito il richiamo di altri pronunciamenti di questa Decidente, stante la diversificazione delle responsabilità prese in esame in diversi giudicati; Appare, pertanto, legittima l’assunzione dei provvedimenti impugnati e P.Q.M. DELIBERA: Di rigettare l’appello come sopra proposto della pol. Torrenovese; Disponendo per l’effetto l’addebito della tassa non versata pari ad Euro 130,00.
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