COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.R. BORGATESE S. ANTONINO – (ME) – (Avverso squalifica del campo per quattro giornate – GARA RODI’ MILICI – BORGATESE del 4.03.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE “GIR. B”) – C.U. n. 41 del 7.03.2007 – Proc. n. 207/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.R. BORGATESE S. ANTONINO – (ME) – (Avverso squalifica del campo per quattro giornate – GARA RODI’ MILICI – BORGATESE del 4.03.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE “GIR. B”) – C.U. n. 41 del 7.03.2007 – Proc. n. 207/A Con appello ritualmente proposto, la Società ricorrente chiede una sensibile riduzione della squalifica del proprio campo, adducendo che l’aggressione subita dal Direttore di gara sarebbe avvenuta ad opera di un soggetto verosimilmente completamente estraneo alla Società, nonché evidenziando il fattivo e collaborativo contributo dato nell’occasione da un Dirigente della stessa Società che avrebbe evitato conseguenze ben peggiori all’Arbitro; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: Dagli atti di gara si evince, senza incertezza alcuna, la progressione della condotta aggressiva e violenta posta in essere da ben tre sostenitori della squadra appellante, i quali subito dopo la fine della gara avevano inveito dalla tribuna all’indirizzo del Direttore di gara, circostanza questa che dimostra inequivocabilmente l’appartenenza degli stessi alla tifoseria della Società che oggi impugna; Sotto tale profilo non possono avere pregio alcuno le argomentazioni addotte dalla Società circa la non riconducibilità del soggetto, che ha aggredito l’arbitro alla tifoseria della squadra “Borgatese”, così come non appare conducente la circostanza dell’intervento del Dirigente rispetto a dei comportamenti che appaiono senz’altro gravi e censurabili; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; Con addebito di tassa pari ad Euro 130,00.
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