COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. AGIRA – (EN) – ( Avverso squalifica calciatore Scardilli Fabio per 5 gare – GARA LINGUAGLOSSA – AGIRA dell’11.03.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE “GIR. C”) – Proc. n. 212/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. AGIRA – (EN) – ( Avverso squalifica calciatore Scardilli Fabio per 5 gare – GARA LINGUAGLOSSA – AGIRA dell’11.03.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE “GIR. C”) – Proc. n. 212/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente, in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato chiedendone la riduzione in relazione alla circostanza che la stessa è sproporzionata rispetto ai reali fatti accaduti nel terreno di giuoco. Sostiene la difesa della Società che il comportamento è stato soltanto labiale, anche se da censurare non ha provocato alcuna conseguenza al Direttore di gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed esaminate la difese svolte dalla Società appellante, pur censurando il comportamento del giocatore, che non ha provocato alcuna conseguenza nei confronti dell’Arbitro , determina la sanzione come in motivazione; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica del calciatore Scaffidi Fabio (U.S.D. Agira) per 4 gare; Senza addebito di tassa non versata.
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