COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PIEDIMONTE – ( CT) – (Posizione irregolare Sig. Aricò Antonino – GARA PIEDIMONTE – ITALA del 4.03.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA “GIR.D”) – Proc. n. 205/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PIEDIMONTE – ( CT) – (Posizione irregolare Sig. Aricò Antonino – GARA PIEDIMONTE – ITALA del 4.03.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA “GIR.D”) – Proc. n. 205/A La Commissione Disciplinare, preliminarmente osserva che al reclamo come sopra proposto, non risulta allegata la ricevuta della raccomandata o mezzo equipollente comprovante l’invio di copia dello stesso alla Società controparte, (Art. 42 n. 6 C.G.S.); L’inosservanza di tale formalità, costituisce motivo di inammissibilità del reclamo, a termini dell’Art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto; Di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata di Euro 130,00.
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