COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. PALAZZOLO – (SR) – (Avverso squalifica calciatore Armenio Umberto per tre gare – GARA PALAZZOLO – DUE TORRI del 25.03.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA “GIR. B”) – Proc. n. 226/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.C. PALAZZOLO – (SR) – (Avverso squalifica calciatore Armenio Umberto per tre gare – GARA PALAZZOLO – DUE TORRI del 25.03.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA “GIR. B”) –
Proc. n. 226/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente, in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato, e ne chiede la revisione benevola, in relazione che il fatto contestato, è, secondo la tesi difensiva, diversa dal fatto realmente accaduto nel terreno di giuoco;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il referto arbitrale dal quale in maniera chiara e non equivoca, viene segnalato il comportamento tenuto dal calciatore:
Comportamento di contenuto e di espressione alquanto censurabile, che contrasta con la condotta sportiva andando aldilà di qual si voglia protesta e reazione espressa con un gesto (testata ad un avversario) di contenuto più che aggressivo;
Pertanto, non può essere accettata la tesi difensiva della Società ricorrente;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere il ricorso come sopra proposto con addebito della tassa di Euro 130,00
non versata.
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