COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO NAXOS – (ME) – (Avverso squalifica calciatore De Francesco Cateno fino al 31.12.2009 – GARA ATLETICO NAXOS – ATLETICO MASCALUCIA del 24.03.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C/2) – C.U. n. 33/C5 del 28.03.2007 Proc. n. 228/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO NAXOS – (ME) – (Avverso squalifica calciatore De Francesco Cateno fino al 31.12.2009 – GARA ATLETICO NAXOS – ATLETICO MASCALUCIA del 24.03.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C/2) – C.U. n. 33/C5 del 28.03.2007 Proc. n. 228/A Riferisce sul proprio referto l’Arbitro della gara a margine indicata che a fine partita, vicino l’ingresso degli spogliatoi, il calciatore De Francesco Cateno della Società A.S. Atletico Naxos lo colpiva con un violento calcio alla coscia causandogli forte dolore. Il Giudice Sportivo, puniva il calciatore suddetto con la squalifica fino al 31.12.2009 “per avere colpito l’Arbitro con un calcio alla coscia causando forte dolore, a fine gara”. Avverso tale procedimento ha presentato appello la Società A.S. Atletico Naxos. Sostiene la ricorrente, che il calciatore de quo non è stato perfettamente individuato, che l’Arbitro non è stato violentemente colpito così come si evince dal suo rapporto e che pertanto il calcio non ha comportato dolore a chi lo ha subito; Pertanto chiede la revisione e la riduzione della pena irrogata in primo grado; La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: L’esame del referto di gara evidenzia in maniera inequivocabile l’autore del gesto, riconosciuto dall’Arbitro, e la violenza dell’atto, per cui non appare conducente la tesi difensiva della Società appellante; Questa Decidente ritiene equa la pena inflitta dal Giudice di prime cure P.Q.M. DELIBERA: Di confermare fino al 31.12.2009 la squalifica al calciatore De Francesco Cateno, respingendo l’appello come sopra proposto; L’addebito della tassa reclamo di Euro 130,00 alla Società A.S. Atletico Naxos.
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