COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NUOVA ZANCLE – (ME) – (Avverso squalifica calciatore Martelli Corrado per 3 gare – GARA NUOVA ZANCLE – ENNESE del 24.03.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C/1) – Proc. n. 229/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. NUOVA ZANCLE – (ME) – (Avverso squalifica calciatore Martelli Corrado per 3 gare – GARA NUOVA ZANCLE – ENNESE del 24.03.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C/1) –
Proc. n. 229/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente, in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato e con il quale in parte si riconosce il comportamento non regolamentare del calciatore, chiedendone una sostanziale riduzione della stessa;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed il referto di gara e rilevato che l’atteggiamento tenuto dal tesserato è senz’altro irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, ma poiché lo stesso non ha comportato ulteriori episodi o comportamenti dannosi nei confronti del Direttore di gara, questa Decidente ritiene di commisurare la sanzione come in dispostivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare la squalifica del calciatore Martelli Corrado (Pol. Nuova Zancle) per due gare;
Senza addebito di tassa non versata.
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