COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTINCONTRO – (CT) – (Avverso posizione irregolare calciatori e A.A. – GARA MORGANTINA – SPORTINCONTRO dell’1.04.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA “GIR. F”) – Proc. n. 238/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTINCONTRO – (CT) – (Avverso posizione irregolare calciatori e A.A. – GARA MORGANTINA – SPORTINCONTRO dell’1.04.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA “GIR. F”) – Proc. n. 238/A La Società A.S.D. Sportincontro ha presentato reclamo per la posizione irregolare di calciatori e dell’A.A. dalla stessa non individuati, nella gara di cui in epigrafe nel proprio gravame; La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: Il reclamo presentato dalla Società ricorrente è in forma generica e come tale inammissibile come previsto dall’Art. 29 comma 6 del C.G.S.; Tra l’altro, risulta non essere stata rispettata la disposizione attinente l’abbreviazione dei termini di cui al C.U. n. 44 del 21.03.2007; P.Q.M. DELIBERA: Di ritenere inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. Sportincontro; Per l’effetto si addebita la tassa reclamo non versata pari ad Euro 130,00.
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