COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. VILLAGGIO PERUZO CALCIO – (AG) – (Avverso punizione sportiva perdita gara e Ammenda di Euro 300,00 – GARA REAL SUTTANO – VILLAGGIO PERUZO dell’11.03.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA “GIR. B”) – Proc. n. 210/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 12/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S.D. VILLAGGIO PERUZO CALCIO – (AG) – (Avverso punizione sportiva perdita gara e Ammenda di Euro 300,00 – GARA REAL SUTTANO – VILLAGGIO PERUZO dell’11.03.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA “GIR. B”) –
Proc. n. 210/A
La Società appellante contesta il deliberato del Giudice Sportivo, evidenziando, qui in sintesi, che non vi sia stata alcuna rissa, ma solo un “parapiglia” non ben fronteggiato dal Direttore di gara (peraltro rimasto estraneo ai fatti), e nel quale i propri tesserati si sono solo difesi dall’aggressione subita dagli avversari;
Evidenzia altresì che il Direttore di gara non ha neppure saputo indicare il numero di calciatori da espellere, ai fini della sospensione della gara;
Contesta infine la sanzione dell’ammenda, applicata senza motivazione alcuna;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue:
Il procedimento disciplinare sportivo come è noto si fonda sulle rappresentazioni di fatto che sono fornite dagli atti di gara;
Orbene, le contestazioni che la Società appellante muove alla decisione di primo grado non trovano riscontro negli atti stessi, laddove l’arbitro non riferisce che si sia trattato di aggressione degli uni in danno degli altri, ma piuttosto di rissa.
Egli precisa di non avere visto chi l’aveva innescata, ma rileva il perdurante coinvolgimento di gran parte dei giocatori delle due Società;
E’ pertanto evidente che non vi fossero i presupposti per proseguire la gara, né che tali presupposti potessero essere assicurati in seguito, dato che con l’espressione “gran parte” certamente vuol indicarsi un numero rilevante di persone.
Tenendo conto che le due squadre al momento dei fatti erano già in dieci per parte, può certamente condividersi la decisione del Direttore di gara circa l’impossibilità di una regolare prosecuzione, a causa dello scatenarsi e del perdurare delle predette circostanze, all’esito delle quali interveniva anche la Forza Pubblica ed anche prescindendo dall’esatta indicazione numerica dei coinvolti alla rissa;
Quanto alla sanzione dell’ammenda, in adesione alle considerazioni e richieste difensive, può provvedersi per il suo annullamento;
P.Q.M.
DELIBERA:
In parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, di annullare la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00 a carico della U.S.D. Villaggio Peruzo Calcio;
Confermando il resto dei provvedimenti assunti in prime cure;
Senza addebito di tassa reclamo.
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