COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.R.C. VULCANO (ME) – (posizione irregolare per squalifica calciatore Famularo Dario – GARA VULCANO/SCIROCCO STROMBOLI dell’1.4.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. MESSINA) – Proc. n° 57/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.R.C. VULCANO (ME) – (posizione irregolare per squalifica calciatore Famularo Dario – GARA VULCANO/SCIROCCO STROMBOLI dell’1.4.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. MESSINA) – Proc. n° 57/B La reclamante evidenzia la posizione irregolare del calciatore Famularo Dario, impiegato nella gara in epigrafe indicata sebbene squalificato; Controdeduce la Società Scirocco sostenendo che il calciatore predetto aveva già scontato la squalifica nella gara del 25.3.2007, successiva a quella nella quale era stato ammonito “per un fallo di mano”; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, sentito il legale rappresentante della Società Scirocco, osserva: 1) La squalifica in questione avrebbe dovuto essere scontata successivamente alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, trattandosi di recidività in ammonizione e pertanto non vigendo il principio dell’ “automatismo”; 2) Poiché la squalifica è stata adottata con C.U. n° 32 del 28.3.2007, pubblicato il 29.3.2007, avrebbe dovuto essere scontata nella gara immediatamente successiva, tenendo conto che i provvedimenti vigono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 17 n. 2 del C.G.S.); 3) Quanto sopra comporta l’accoglimento del reclamo, come sopra proposto. P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Scirocco Stromboli la sanzione della perdita della gara per 0-3; di infliggere al dirigente accompagnatore della Società predetta Sig. Di Maggio Graziano la sanzione dell’inibizione ex art. 17 n° 8 fino al 30.5.2007; senza addebito di tassa.
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