COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTING CLUB FIUMARA – (ME) – (Avverso inibizione allenatore Sig. Rinaldi Antonino fino al 30.09.2007 – GARA SPORTING CLUB FIUMARA – VIRAGE del 14.04.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C2’’) – C.U. n. 35/C5 del 18.04.2007 – Proc. n. 245/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 26/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. SPORTING CLUB FIUMARA – (ME) – (Avverso inibizione allenatore Sig. Rinaldi Antonino fino al 30.09.2007 – GARA SPORTING CLUB FIUMARA – VIRAGE del 14.04.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C2’’) – C.U. n. 35/C5 del 18.04.2007 -
Proc. n. 245/A
La Società ricorrente, attraverso una propria versione dei fatti in contestazione, reputa “pesantissima ed eccessiva’’ la squalifica impugnata deducendo che il proprio tesserato, non ammesso nel recinto di gioco perché depennato dall’elenco dall’Arbitro stante la mancata esibizione del documento di riconoscimento chiesto, ha usato per reazione, toni che hanno superato la normalità consentita, senza però sfociare in atteggiamenti aggressivi e minacciosi verso lo stesso Direttore di gara;
Tale condotta, a parere della ricorrente è scaturita da un grande rammarico per l’esito della gara e del relativo Campionato;
Chiede una sostanziale riduzione della punizione impugnata;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
La condotta del Rinaldi Antonino è ingiustificata e, quindi, non consentita;
Va tenuto conto a riguardo, la qualifica rivestita dal predetto che ne determina l’ipostesi di aggravante, acclarata la reiterata condotta minacciosa ed aggressiva posta in essere a fine gara;
Si ritiene, pertanto, inconducente, al fine proposto, la motivazione sostenuta nell’atto di appello;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello come sopra proposto, confermando nel “quantum” il provvedimento legittimamente assunto, tenuto conto di assicurarne l’afflittività , stante il periodo di non attività del Campionato di che trattasi;
Per l’effetto si statuisce l’addebito della tassa dovuta e non versata pari ad Euro 130,00.
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