COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.AGATA CALCIO (ME) – (avverso squalifica per tre gare calciatore Margò Angelo – C.U. n. 48 del 18.04.2007 – GARA S.AGATA/DUE TORRI DELL’ 11.04.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B”) – Proc. N. 249/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.AGATA CALCIO (ME) – (avverso squalifica per tre gare calciatore Margò Angelo – C.U. n. 48 del 18.04.2007 – GARA S.AGATA/DUE TORRI DELL’ 11.04.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B”) – Proc. N. 249/A La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine previsto in regime di “abbreviazione dei termini” come pubblicato ritualmente nei Comunicati Ufficiali; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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