COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: Procura Federale a carico Sig. Leonardo Fichera (Presidente A.S.D. Mascali Calcio e Società A.S.D. Mascali Calcio) – Proc. n. 223/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: Procura Federale a carico Sig. Leonardo Fichera (Presidente A.S.D. Mascali Calcio e Società A.S.D. Mascali Calcio) – Proc. n. 223/A Il Procuratore Federale, Preso atto di quanto esposto dal Sig. Leonardo Fichera, Presidente della U.C. Mascali La Contea (attualmente A.S.D. Mascali Calcio), con lettera del 21.11.2005, trasmessa a questa Procura a seguito dell’istruzione compiuta dall’Ufficio Indagini, con cui si lamentavano indebite pressione del Sig. Giovanni Carlo Fichera, nel passato allenatore di quella Società, per ottenere presunti crediti maturati per la sua attività; Ritenuto che dagli esposti in questione emergevano inquietanti circostanze, tra le quali si annoverano: Continue richieste di denaro, con ultimatum e sottintesi avvertimenti, rivolte sia attraverso l’utenza domestica che per mezzo del cellulare; L’intervento di personaggi della zona, abbastanza noti alle forze dell’ordine, “offertisi” per mediare e trattare il pagamento di ulteriori 8.000 Euro complessivi; L’invio di raccomandate a due ex tesserati della Società, MAVILLA Giuseppe e MELFI Claudio, per diffidarli a desistere dall’inoltro di ulteriori pressioni in soccorso del Sig. Giovanni Carlo Fichera; Considerato che: Questa Procura, rilevando alcune circostanze meritevoli d’approfondimento, chiedeva una integrazione dell’istruttoria all’Ufficio Indagini; Che dalle risultanze in atti emerge, un sensibile ridimensionamento dei fatti da parte del FICHERA, il quale, oltre a negare gli originariamente denunciati ultimatum e sottintesi avvertimenti, affermava pure di non conoscere l’identità dei presunti “malavitosi”, così indicati in ragione dei “modi”, del “vestiario” e dei “comportamenti”; Che gli unici documenti offerti dal Sig. FICHERA concernono il testo di due raccomandate, presuntivamente (non essendo stato allegato l’avviso di ricevimento) inviate ai giocatori Mavilla e Menfi, comunque irrilevanti ai fini del presente giudizio; Che nessuna evidenza istruttoria sorregge le gravi accuse indirizzate dal Sig. FICHERA Leonardo ai danni del Sig. FICHERA Giovanni Carlo che, sebbene finalizzate a ottenere l’autorizzazione a agire in sede legale, comportando automaticamente l’attivazione degli Organi di Giustizia Sportiva per accertare la correttezza e probità dei propri tesserati, gravemente messa a repentaglio dalle gravi condotte denunciate nella richiesta del FICHERA del 21 Novembre 2005; Ritenuto che integra violazione del dovere di probità, correttezza e lealtà l’attivazione di indagini degli Organi Federali, in assenza di un minimo di elementi che sorreggano la “notizia criminis” , al solo scopo di adombrare sospetti su altri tesserati; Che tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società A.S.D. MASCALI CALCIO (all’epoca dei fatti U.C. MASCALI LA CONTEA), ai sensi dell’Art. 2, comma 4 del C.G.S., per gli addebiti ascritti al proprio Presidente all’epoca dei fatti; Vista la proposta del Sostituto Procuratore, Avv. Enrico Trantino, Visto l’art. 28 comma 4, lett.b) C.G.S.; ha deferito a questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia: Il Sig. Leonardo Fichera, Presidente della A.S.D. Mascali Calcio (all’epoca dei fatti U.C. MASCALI LA CONTEA), per violazione dell’Art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità, ingiustamente e deliberatamente addebitando a un tesserato infrazioni al Codice di Giustizia Sportiva. La Società A.S.D. MASCALI CALCIO (all’epoca dei fatti U.C. MASCALI LA CONTEA), per responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 2 comma 4 del C.G.S., per la condotta del proprio Presidente all’epoca dei fatti, come descritta nella parte motiva: Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono convocate all’udienza dibattimentale che avrà luogo Martedì 24 Aprile 2007 con inizio alle ore 15.30 presso i locali del Comitato Regionale Sicilia- Via Ugo La Malfa 122 – 90146 PALERMO. Il termine perentorio per produrre memorie difensive o quant’altro a difesa rimane fissato per il giorno 18 Aprile 2007. Quanto sopra vale come atto di convocazione, senza ulteriore avviso, nel caso che le parti chiedono di essere ascoltate; All’udienza, come sopra convocata, è presente il Sig. Fichera Leonardo- Presidente A.S.D. Mascali Calcio; Il Presidente della Commissione Disciplinare, comunica che in data 4 Aprile 2007 è pervenuta una nota dell’A.S.D. Mascali Calcio indirizzata ad Autorità politiche nazionali, ad alcuni Organi di stampa e organismi Federali. Detta nota, in buona sostanza, avanza obiezioni e giudizi contrastanti sull’operato, in proposito, dalla Procura Federale, in ordine alla quale nota il rappresentante della Procura presente , ha raccolto informalmente alcune dichiarazioni del Sig. Fichera Leonardo; Letti e contestati i capi di imputazione il Sig. Fichera Leonardo conferma quanto dichiarato innanzi l’Inquirente in sede di deposizione; Vengono, quindi, raccolte le conclusioni e richieste delle parti in causa: 1) Procura Federale: Sancite le responsabilità a carico dei soggetti deferiti, avuto riguardo delle conclusioni dell’Ufficio Indagini, e chiede la punizione a carico dei soggetti inquisiti nella misura minima che Codesto Organo Decidente vorrà determinare; 2) Fichera Leonardo: Insiste nella buona fede, linearità e trasparenza sul suo operato, e si rimette al giudizio di questa Commissione Disciplinare; Il Sig. Fichera Leonardo e per esso la Società che rappresenta, è chiamato a rispondere di violazione del precetti di cui all’Art. 1, comma 1 del C.G.S.; Che l’addebito è pienamente indicato e specificato nelle motivazioni in narrativa riportate. In buona sostanza il Dirigente rinviato a giudizio con le proprie note del 21.11.2005 e del 29.11.2005, inviate al Presidente del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C., denunciava un presunto comportamento vessatorio e ricattatorio posto in essere nei suoi confronti dal Sig. Fichera Giovanni (allenatore) dal Sig. Finocchiaro Giancarlo (preparatore portieri) e dai calciatori Mavilla Giuseppe, Melfi Claudio unitamente ad altri non meglio identificati; L’indagine, attraverso una attività istruttoria, portava a far concludere l’Inquirente la mancata acquisizione di elementi di giudizio accusatori; Stante che le denunce del Sig. Fichera Leonardo non erano sorrette da alcuna prova o testimonianza confermativa; Pertanto, in mancanza di concreti ulteriori elementi da approfondire, si pronunciava sulla inattendibilità delle circostanze denunciate; Invero il Sig. Fichera Leonardo in merito al contenuto di presunti atti di minaccia operata da “malavitosi noti alle forze dell’Ordine”, avrebbe dovuto investire gli Organi di Giustizia Ordinaria penale. Circostanza dallo interessato non considerata; Le risultanze istruttori e dibattimentali portano questa Decidente a concludere che il Sig. Fichera Leonardo deve rispondere di una particolare mancata diligenza per non aver fornito necessari elementi dovuti a sorreggere la sostenuta “notizia criminis” nei modi e termini previsti che hanno solo determinato lo scopo di adombrare sospetti su altri tesserati. Detta conclusione porta a realizzare l’ipotesi della violazione, da parte dell’odierno deferito, dei precetti regolamentari dovuti e previsti in materia; Così osservando, DELIBERA: Ritenere il Sig. Leonardo Fichera, Presidente della A.S.D. Mascali Calcio, responsabile della violazione del precetti di cui all’Art. 1 C.G.S., infliggendogli a tutti gli effetti l’inibizione a tutto il 30.9.2007 per gli effetti di cui all’Art. 14 punto 1) lettera e) del C.G.S.; Di infliggere alla Società A.S.D. Mascali Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 2 comma 4) C.G.S.; Per quanto ascritto al proprio Presidente, l’ammenda di Euro 500,00=; La presente delibera va notificata alle parti rinviate a giudizio, alla Procura Federale e alla Presidenza della L.N.D..
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