COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 09/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. D. SIRIO – (BARCELLONA P.G.) – (Avverso squalifica per cinque gare calciatore Spinella Giuseppe – GARA POL. D. SIRIO – OLIMPIA CASTELDACCIA DEL 14.04.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIEC/2) – C.U. n. 35/C/5 del 18.04.2007 – Proc. N. 246/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 09/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. D. SIRIO - (BARCELLONA P.G.) – (Avverso squalifica per cinque gare calciatore Spinella Giuseppe – GARA POL. D. SIRIO – OLIMPIA CASTELDACCIA DEL 14.04.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIEC/2) – C.U. n. 35/C/5 del 18.04.2007 - Proc. N. 246/A Ricorre la Società interessata, ritenendo eccessiva la squalifica inflitta al proprio tesserato in relazione agli effettivi e reali fatti accaduti, addebitati al calciatore interessato reo solo di essersi rivolto all’Arbitro meravigliandosi dell’ammonizione inflittagli senza alcun atteggiamento minaccioso, chiede una riforma del provvedimento impugnato; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara osserva che dagli stessi emerge soltanto una condotta al quanto irriguardosa del calciatore di che trattasi, nei confronti dell’Arbitro nel non condividere il provvedimento assunto a suo carico; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in 3 (tre) gare la squalifica a carico del calciatore Spinella Giuseppe (Pol. D. Sirio); Senza addebito di tassa.
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