COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 09/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. RIVIERA DEI MARMI – (TP) – (Avverso posizione irregolare calciatore Sireci Vincenzo – GARA GATTOPARDO PALMA – RIVIERA DEI MARMI DEL 25.03.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A”) – C.U. n. 45 del 28.03.2007 – Proc. N. 248/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 09/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. RIVIERA DEI MARMI - (TP) – (Avverso posizione irregolare calciatore Sireci Vincenzo – GARA GATTOPARDO PALMA – RIVIERA DEI MARMI DEL 25.03.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A”) – C.U. n. 45 del 28.03.2007 –
Proc. N. 248/A
Lamenta la A.S.D. Riviera dei Marmi che la consorella Società Gattopardo Palma nella gara in oggetto, avrebbe violato la regola dell’utilizzo dei calciatori Juniores, in relazione alla posizione del calciatore Sireci Vincenzo, in distinta segnato con data di nascita 27.10.1988;
Il Giudice Sportivo, investito della decisione in primo grado, dichiarata “rinunciato il reclamo”, non essendo pervenute nei termini di rito, le relative motivazioni;
Ciò premesso, la Commissione Disciplinare osserva:
Preliminarmente va revocata la decisione di primo grado, avendo la reclamante dimostrato l’invio, nei termini di rito, sia del preannuncio reclamo che delle successive motivazioni, come dimostrato dall’invio delle copie delle distinte di raccomandata inviata al Sig. Giudice Sportivo e alla consorella.
Ritenuta, pertanto, l’ammissibilità del reclamo proposto, sentito il legale rappresentante della reclamante, all’udienza di trattazione del giorno 8 Maggio 2007, nel merito osserva che il reclamo si appalesa destituito di fondamento, atteso che il Sig. Sireci Vincenzo è in realtà nato il 3.10.1989, come si evince da apposita dichiarazione pervenuta in data 27.03.2007 e quindi in tempi non sospetti da parte della Società Gattopardo Palma, nella quale spontaneamente ha ritenuto di avvisare il Giudice di primo grado di essere incorso in errore nella indicazione della data di nascita del predetto tesserato, allegando altresì copia della carta di identità del tesserato medesimo e del tabulato dell’Ufficio Tesseramento Federale;
Pertanto, nessuna violazione ha commesso la Società Gattopardo Palma, per quanto attiene l’utilizzo di calciatori Juniores;
P.Q.M.
DELIBERA:
In riforma totale della decisione impugnata;
Di rigettare il reclamo come sopra proposto, per i motivi in premessa;
Di non addebitare la relativa tassa reclamo non versata atteso quanto in narrativa indicato.
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