COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 09/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procura Federale a carico di: Ottone Salvatore; Ottone Giuseppe; Modica Massimo; Ottone Ivan; Migliorisi Alfredo; Giurdanella Emanuele; Società A.P. Giarratana; Società A.S.D. Target Vittoria – (Per violazione Artt. 1 e 2, comma 4 del C.G.S.) Proc. n. 240/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 09/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procura Federale a carico di: Ottone Salvatore; Ottone Giuseppe; Modica Massimo; Ottone Ivan; Migliorisi Alfredo; Giurdanella Emanuele; Società A.P. Giarratana; Società A.S.D. Target Vittoria - (Per violazione Artt. 1 e 2, comma 4 del C.G.S.) Proc. n. 240/A Il Procuratore Federale, Letta la relazione dell’Ufficio Indagini in merito agli accertamenti svolti in relazione all’attività di allenatore svolta dai Signori Salvatore Barravecchia e Giuseppe Emmolo in violazione delle norme federali; rilevato che a seguito dei rigorosi accertamenti espletati dall’U.I. è emerso, anche per esplicita ammissione degli interessati, che, nel corso della stagione sportiva 2005/2206, i Signori Barravecchia e Emmolo hanno svolto attività di tecnico per due diverse società ed in particolare: - Barravecchia Salvatore, regolarmente tesserato per l’A.P. Giarratana come allenatore, nel corso della stagione 2005/2006 ha svolto attività anche per la A.S.D. Target Vittoria, partecipante al campionato di terza categoria. - Emmolo Giuseppe, regolarmente tesserato come allenatore per l’U.P.D. S. Croce, partecipante al campionato di promozione della Sicilia, nel corso della medesima stagione sportiva 2005/2006 ha svolto attività di tecnico anche per la A.P. Giarratana, partecipante anch’essa allo stesso campionato. Deve essere sottolineato altresì il comportamento non collaborativo tenuto dai tesserati Ottone Giuseppe, Presidente della società Target Vittoria, Migliorisi Alfredo e Giurdanella Emanuele, calciatori della medesima società, Ottone Ivan e Modica Massimo, calciatori della società Giarratana, i quali, ritualmente convocati dall’U.I. non si presentavano né comunicavano alcun motivo di impedimento. Vi è infine, la necessità di segnalare la gravità del comportamento del Presidente della società Giarratana, Sig. Ottone Salvatore, il quale chiedeva ed otteneva che l’allenatore Barravecchia, che aveva precedentemente rassegnato le dimissioni dall’incarico, sottoscrivesse una dichiarazione mendace dalla quale risultava che il predetto era ancora allenatore della suddetta società. Ciò nel tentativo di celare la sussistenza del rapporto in precedenza instaurato con l’Emmolo Giuseppe. Ritenuto che tali condotte integrano gli estremi delle violazioni di cui agli artt. 35 e 38 comma n.1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione ai quali si provvede con autonomo atto, al deferimento dei Signori Emmolo e Barravecchia innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 35 e dell’art. 38, comma n.6 del citato Regolamento; considerato, peraltro, che nei fatti si configurano ulteriori profili di responsabilità per la violazione dell’art.1 C.G.S. ascrivibile ai Signori Ottone Salvatore, Presidente della A.P. Giarratana, Ottone Giuseppe, Presidente della Target Vittoria, Migliorisi Alfredo e Giurdanella Emanuele, calciatori Target Vittoria e Ottone Ivan e Modica Massimo, calciatori A.P. Giarratana; che, al riguardo, ai sensi dell’art. 2 del C.G.S. si configura anche la responsabilità diretta ed oggettiva della soc. A.P. Giarratana e A.S.D. Target Vittoria in relazione all’operato dei rispettivi Presidenti e dei rispettivi tesserati sopra indicati; vista la proposta del relatore, sostituto procuratore, Avv. Mauro BALATA; visto l’art. 28, comma 4, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva; ha deferito a questa Commissione Disciplinare Comitato Regionale Sicilia 1. Sig. Ottone Salvatore, all’epoca dei fatti Presidente A.P. Giarratana, attualmente Vice Presidente A.S.D. Target Vittoria; 2. Sig. Ottone Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della società A.P. Giarratana attualmente Presidente A.S.D. Target Vittoria 3. Sig. Modica Massimo, calciatore A.P. Giarratana; 4. Sig. Ottone Ivan, all’epoca dei fatti già calciatore A.P. Giarratana ed attualmente tesserato per la società A.P.D. “MOTICEA”; 5. Sig. Migliorisi Alfredo, calciatore A.S.D. Target Vittoria; 6. Sig. Giurdanella Emanuele, già tesserato A.S.D. Target Vittoria, attualmente svincolato; 7. Società A.P. Giarratana attualmente A.P.D. MOTICEA; 8. Società A.S.D. Target Vittoria per rispondere: i primi due per la violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S. per avere rispettivamente consentito ai Signori Barravecchia Salvatore ed Emmolo Giuseppe di svolgere attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; il Signor Ottone Salvatore per ulteriore violazione dell’art.1, comma 1, per aver chiesto al Barravecchia Salvatore di controfirmare una dichiarazione mendace predisposta su carta intestata della società Giarratana e firmata dal Presidente nella quale si affermava che il Barravecchia era ancora allenatore della Giarratana, annullando le precedenti dimissioni. Dichiarazione ufficialmente trasmessa dal Giarratana al Comitato Regionale Sicilia al fine di far risultare, in modo non veritiero, che l’allenatore del Giarratana era ancora il Sig. Barravecchia: I Signori Migliorisi Alfredo e Giurdanella Emanuele, calciatori della Target Vittoria per violazione art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto un comportamento manifestamente omissivo nell’audizione avanti all’U.I.; i Signori Ottone Ivan e Modica Massimo per la violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. perché seppur ritualmente convocati per il giorno 21 Aprile 2006 e 29 Aprile 2006, non si presentavano davanti all’U.I., nè comunicavano la sussistenza di alcun impedimento. La società A.P. Giarratana attualmente A.P.D. MOTICEA per la violazione dell’art. 2 comma 4, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per quanto ascritto a propri dirigenti e tesserati sopra indicati e al suo tecnico; la società A.S.D. Target Vittoria per la violazione dell’art. 2 comma 4, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto a propri dirigenti e tesserati sopra indicati e al suo tecnico. Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono convocate all’udienza dibattimentale che avrà luogo Martedì 08 Maggio 2007 con inizio alle ore 15,30 presso i locali del Comitato Regionale Sicilia – Via Ugo La Malfa 122 – 90146 PALERMO. Eventuali memorie difensive, escussione testi (con indicazione delle generalità complete e domande sulle quali devono essere escussi) nonché richieste di audizioni e copie atti, dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 02 Maggio 2007. - Alla udienza sopra indicata nessuno dei soggetti deferiti è presente; né sono stati prodotti e documentati motivi giustificativi; Pertanto sono state raccolte le conclusioni e richieste del Rappresentante la Procura Federale qui di seguito riportate: Ritenere quanti deferiti responsabili dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio infliggendo a ciascuno le seguenti sanzioni: - Ottone Salvatore: 1 anno e 6 mesi di inibizione. - Ottone Giuseppe: 1 anno di inibizione. - Modica Massimo, Ottone Ivan, Migliorisi Alfredo e Giurdanella Emanuele: 2 mesi di squalifica. - A.P. Giarratana attualmente A.P.D. Moticea: Euro 1.000,00 ammenda. - A.S.D. Target Vittoria: Euro 500,00 ammenda. Premesso l’anzidetto, ritiene questa Decidente di potere dichiarare la fondatezza del proposto deferimento con i consequenziali provvedimenti sanzionatori, per i seguenti motivi: i comportamenti non collaborativi posti in essere dai tesserati Ottone Giuseppe, Migliorisi Alfredo, Giurdanella Emanuele, Ottone Ivan e Modica Massimo, unitamente all’acclarata mendacità della dichiarazione sottoscritta dal tecnico Sig, Barravecchia Salvatore su richiesta del Sig. Ottone Salvatore, costituiscono piena prova circa la responsabilità dei deferiti per quanto loro singolarmente ascritto. - Inoltre, illuminanti per l’accertamento delle responsabilità oggi contestate appaiono le dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini dal Sig. Agnello Salvatore Marco (Presidente U.P.D. Santa Croce) circa il tecnico Emmolo Giuseppe; dallo stesso Sig. Barravecchia Salvatore (allenatore A.P. Giarratana) che ha sostanzialmente ammesso i fatti in esame, nonché di avere allenato contemporaneamente le società A.P. Giarratana e Target Vittoria; dal Sig. Ottone Salvatore (Presidente A.P.Giarratana) che ha ammesso di avere contattato il tecnico Emmolo Giuseppe dopo le dimissioni del Sig. Barravecchia; dal Sig. Emmolo Giuseppe che ha ammesso di avere collaborato esternamente con l’A.P. Giarratana. - Oltre quanto sopra va ancora sottolineato il comportamento non collaborativo manifestato dal Presidente del Target Vittoria, Sig. Ottone Giuseppe e dei suoi calciatori Sigg.ri Migliorisi Alfredo e Giurdanella Emanuele che, mostrando totale disinteresse all’intera vicenda, e nel solo tentativo di ostacolare le indagini, non si presentavano al Rappresentante dell’Ufficio Indagini sebbene ritualmente convocati dapprima per il giorno 21/04 e poi per il 29/04/2006; - Medesimo discorso vale per i calciatori Sigg.ri Ottone Ivan e Modica Massimo; tentativo aggravato dal comportamento chiaramente doloso del Sig. Ottone Salvatore, che, preoccupato per alcune telefonate anonime giunte in Federazione, ha chiesto ed ottenuto dal Sig. Barravecchia la sottoscrizione della dichiarazione di continuare ad allenare la Società rappresentata dallo stesso Ottone, al solo fine di celare il rapporto sostenuto con il Sig. Emmolo; - Alla luce dei superiori motivi, non resta a questa Commissione che, acclarata la responsabilità dei singoli deferiti, irrogare loro le sanzioni di giustizia, sottolineando la responsabilità diretta delle rispettive Società di appartenenza, trattandosi di comportamenti antiregolamentari posti in essere dai Presidenti di esse. P.T.M. Disattese le memorie difensive pervenute perchè, oltre che intempestivamente prodotte, anche inconducenti ai fini del decidere in quanto fondate su mere affermazioni labiali; disattese altresì le richieste di rinvio dell’audizione in quanto sfornite di alcuna documentazione probante l’addotto impedimento; Visti gli artt. 1 e 2 del C.G.S.; DELIBERA In accoglimento del deferimento come sopra indicato, di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte nell’atto di deferimento, e per l’effetto, di infliggere a ciascuno di essi le seguenti sanzioni: - Ottone Salvatore, inibizione da qualsiasi attività sociale e sportiva per la durata di anni 1 e mesi 6. - Ottone Giuseppe: inibizione da qualsiasi attività sociale e sportiva per la durata di anni 1. - Modica Massimo, Ottone Ivan, Migliorisi Alfredo e Giurdanella Emanuele la squalifica per 4 (quattro) giornate ciascuno a tutti gli effetti. - A.P. Giarratana attualmente A.P.D. Moticea, l’ammenda di Euro 1.000,00. - A.S.D. Target Vittoria, l’ammenda di Euro 500,00. Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate, al Sig. Procuratore Federale ed al competente Settore Tecnico, nonché alla C.A.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it