COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 23/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI: Procura Federale a carico di: Don Francesco Ottone (Vice Presidente p.t. U.S. Monterosso) – Linguanti Claudio (Presidente P.T. A.S.D. CENTRO OLIMPIA GIARRATANA) – U.S. Monterosso Almo – A.S.D. Centro Olimpia Giarratana (Per violazione Art. 1 e Art. 2 comma 4 C.G.S.) – Proc. n. 247/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 23/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI: Procura Federale a carico di: Don Francesco Ottone (Vice Presidente p.t. U.S. Monterosso) – Linguanti Claudio (Presidente P.T. A.S.D. CENTRO OLIMPIA GIARRATANA) – U.S. Monterosso Almo – A.S.D. Centro Olimpia Giarratana (Per violazione Art. 1 e Art. 2 comma 4 C.G.S.) – Proc. n. 247/A IL PROCURATORE FEDERALE Letti gli atti trasmessi alla Procura Federale dall’Ufficio Indagini, relativi alla richiesta di accertamenti, avanzata alla Commissione Vertenze Economiche in ordine a una possibile violazione dell’Articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva, relativamente al tesseramento dei calciatori Mario Stella, Giampaolo Castello Salvatore Scola e Fabio Castellino in favore dell’U.S. Monterosso Almo; Atteso che la presente attività di indagine riguarda in particolare il comportamento della Società U.S. Monterosso Almo e A.S.D. Centro Olimpia Giarratana in merito a un presunto accordo di collaborazione per un impiego comune dei calciatori di cui sopra (grazie a un utilizzo congiunto di una palestra del Comune di Monterosso Almo), finalizzata all’introito di contributi in denaro da parte dei genitori dei calciatori; Ritenuto che dal quadro documentale concernente la vicenda segnalata dal C.V.E. risultano elementi idonei per accreditare la tesi di una con titolarità sostanziale del tesseramento dei calciatori di cui sopra, perfezionata sulla base di accordi verbali intervenuti tra i Presidenti pro tempore della Società in questione; avvalorano una siffatta tesi le dichiarazioni rilasciate da Don Francesco Ottone, resa nella qualità di Vice Presidente dell’U.S. Monterosso, e quelle rilasciate dei precitati calciatori all’Ufficio Indagini; Considerato che l’Articolo 40 comma 5, delle N.O.I.F. vieta e sanziona di nullità il tesseramento contemporaneo per più Società, e che nella fattispecie è stata sostanzialmente posta in essere la fattispecie regolamentare prevista da detta norma. Ritenuto che quanto sopra riassuntivamente esposto, nella condotta tenuta dai responsabili delle due Società, si ravvisano gli estremi della violazione dell’Articolo 40, comma 5 delle N.O.I.F., nonché dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’Articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ritenuto che consegue la responsabilità diretta della Società A.S.D. CENTRO OLIMPIA GIARRATANA, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente, la responsabilità oggettiva della Società U.S. MONTEROSSO ALMO, per i comportamenti ascritti al proprio Vice Presidente. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Cons. Massimo L. Calvari; Visto l’Articolo 28 comma 4,lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, HA DEFERITO Innanzi questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia: Il Sig. Don Francesco Ottone, Vice Presidente p.t. dell’U.S. Monterosso; Il Sig. Claudio Languanti, Presidente p.t. dell’A.S. Centro Olimpia GIarratana; La Società U.S. Monterosso Almo; La Società A.S.D. Centro Olimpia Giarratana; Per rispondere I primi due, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’Articolo 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere il comportamento di cui alla parte motiva. La Società U.S. Monterosso Almo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’Articolo 2 comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al suo Vice Presidente p.t. sopra indicato; La Società A.S.D. Centro Olimpia Giarratana di responsabilità diretta ai sensi dell’Articolo 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente p.t., sopra indicato. Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 15 Maggio 2007 con inizio alle ore 15.30 presso i locali del Comitato Regionale Sicilia – Via Ugo La Malfa 122 – 90146 Palermo. All’udienza sopra indicata nessuna delle parti deferite si è presentata. Il Presidente della Commissione Disciplinare, comunica che il Sig. Linguanti Claudio ha prodotto una propria memoria difensiva. Passa, quindi, a raccogliere le conclusioni e le richieste del rappresentante la Procura Federale: “ritiene tutti i soggetti deferiti responsabili dei rispettivi capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo a Don Francesco Ottone ed al Sig. Linguanti Claudio la inibizione, a tutti gli effetti per mesi due di cui all’Art. 14 punto 1) lettera e) C.G.S.; Infliggere alle Società Monterosso Almo e Centro Olimpia Giarratana l’ammenda di Euro 200,00; Alla stregua delle risultanze istruttorie appare sufficientemente acclarata la responsabilità dei soggetti deferiti, in ordine ai quali appare sostanzialmente attribuibile la fattispecie individuata in sede di indagine dal Procuratore Federale, come sopra riportata, alle quali si fa espresso riferimento; Poco o nulla rilevano le pur circostanziate motivazioni offerte alla Società Olimpia Giarratana, ravvisando comunque questa Commissione l’esistenza di elementi idonei ad accreditare le tesi accusatorie come sopra richiamate; Le sanzioni, avuto riguardo alle altre considerazioni difensive, meritano attenzione rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale, come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere ai Dirigenti Sig. Don Francesco Ottone, Vice Presidente p.t. dell’U.S. Monterosso e Sig. Claudio Linguanti, Presidente p.t. dell’A.S. Centro Olimpia Giarratana l’inibizione per mesi uno e giorni 15; Di infliggere alle Società Monterosso Almo e Centro Olimpia Giarratana l’ammenda di Euro 150,00 per ciascuna; La presente delibera va notificata alle parti deferite nonché alla Procura Federale e alla C.A.F..
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