COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 06/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTING CLUB FIUMARA – (ME) – (Avverso inibizione Presidente Dott. Carmelo Conti fino al 25.06.2007 – inibizione Dirigente Rinaldi Antonio fino al 31.12.2007 – Squalifica calciatori Giordano Salvatore per 4 gare e Acacia Roberto per 2 gare – GARA A.S.D. S.C. FIUMARA – ENNESE del 26.05.2007 – PLAY-OUT CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C/1 – Proc.n. 276/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 06/06/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. SPORTING CLUB FIUMARA – (ME) – (Avverso inibizione Presidente Dott. Carmelo Conti fino al 25.06.2007 – inibizione Dirigente Rinaldi Antonio fino al 31.12.2007 – Squalifica calciatori Giordano Salvatore per 4 gare e Acacia Roberto per 2 gare – GARA A.S.D. S.C. FIUMARA – ENNESE del 26.05.2007 - PLAY-OUT CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C/1 –
Proc.n. 276/A
Propone appello la Società Sporting Club Fiumara, nella persona del Suo Presidente, che nega di avere assunto contegno irriguardoso nei confronti degli arbitri a fine gara e propone altre considerazioni difensive in merito alla posizione degli atri tesserati in oggetto;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue:
Essendo l’appello sottoscritto dal Presidente Dott. Conti, inibito fino al 25.6.2007 e quindi non legittimato a rappresentare la Società, lo stesso può trovare considerazione soltanto per ciò che attiene la posizione personale del Presidente e non già degli altri tesserati, le cui sanzioni restano confermate;
Per quanto emerge dalla lettura delle risultanze ufficiali non può trovare accoglimento la tesi difensiva del Dott. Conti, che l’Arbitro individua quale autore di espressioni irriguardose, svolgendosi il procedimento disciplinare sulla scorta degli atti di gara;
La sanzione, appare adeguata e tiene conto comunque del fattivo comportamento tenuto in precedenza dallo stesso Dott. Conti ed evidenziato negli atti di gara;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito della tassa reclamo personale di Euro 65,00:
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