COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 06/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI: A carico della Società U.S.D. TRECASTAGNI – (CT) – e del suo PRESIDENTE RIGGIO VINCENZO (Per violazione degli Artt. 1 e 3 C.G.S.) – Proc. n. 269/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 06/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI: A carico della Società U.S.D. TRECASTAGNI – (CT) – e del suo PRESIDENTE RIGGIO VINCENZO (Per violazione degli Artt. 1 e 3 C.G.S.) – Proc. n. 269/A Con nota del 22 Maggio 2007, debitamente inviata alla Società interessata, il Presidente della L.N.D. Comitato Regionale Sicilia, deferiva a questa Commissione il Presidente e la Società Trecastagni per il contenuto delle espressioni ed i giudizi rilasciati dal Presidente nell’Articolo pubblicato dal quotidiano “GIORNALE DI SICILIA” del 7 Maggio 2007, il cui contenuto viola i precetti di cui agli Artt. 1 e 3 C.G.S.; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e verificato che le dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Società deferita e pubblicate nel Giornale di Sicilia del 7 Maggio 2007, ledono la reputazione di persone operanti nell’ambito Federale, in violazione dei doveri e degli obblighi previsti dalle Carte Federali; Contestato ritualmente l’addebito alla deferita, che non ha partecipato all’udienza dibattimentale fissata per il giorno 5 Giugno 2007 disattendendo le note difensive del 2 Giugno 2007; P.Q.M. DELIBERA: Di ritenere la Società e il Presidente della Società Trecastagni responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto di infliggere alla Società l’ammenda di Euro 1.000,00 e al Presidente l’inibizione per gli effetti di cui all’art. 14 punto 1 lett.e) C.G.S. a tutto il 30 Settembre 2007, così quantificata per assicurarne l’afflittività; Si notifichi agli interessati.
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