COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 13/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D MERI’ ( avverso squalifica campo per 4 gare – GARA MERI’/RIVIERA DELLO STRETTO del 20.5.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – PALY OFF) – Proc. n° 277/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 13/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D MERI’ ( avverso squalifica campo per 4 gare – GARA MERI’/RIVIERA DELLO STRETTO del 20.5.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – PALY OFF) – Proc. n° 277/A – La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il reclamo è stato proposto oltre il termine previsto in regime di abbreviazione termini procedurali (vd. C.U. n° 47 del 12.4.2007 e seguenti); L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
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