COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 13/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico: Sig. Ranno Michele (dirigente), Vitale Piero (allenatore) e Società Pol. Promessa Mascalucia per violazione degli artt. 1 e 2 C.G.S. – Proc. n° 68/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 13/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico: Sig. Ranno Michele (dirigente), Vitale Piero (allenatore) e Società Pol. Promessa Mascalucia per violazione degli artt. 1 e 2 C.G.S. – Proc. n° 68/B – Con nota del 24.5.2007 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito i Sigg. Ranno Michele e Vitale Piero, rispettivamente dirigente ed allenatore della Società Pol. Promessa Mascalucia, e quest’ultima quale responsabile oggettiva, per avere aggredito l’arbitro effettivo della gara Aci Bonaccorsi/Dacca di Acicatena disputatasi il 19.5.2007, nonché per avergli rivolto frasi offensive ed ingiuriose, ed avergli scattato alcune fotografie (dal telefonino cellulare del Sig. Vitale)) allo scopo di individuare meglio il direttore di gara e la sua autovettura. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato l’addebito, fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 12.6.2007, celebratasi nella contumacia dei deferiti che hanno sostanzialmente negato l’addebito, osserva che il deferimento si appalesa fondato e va accolto per i seguenti motivi: la puntuale ricostruzione della vicenda redatta dall’arbitro nel proprio atto di denuncia, non pone dubbi di sorta sulla veridicità del fatto e la sua riconducibilità ai Sigg.ri Ranno e Vitale. Ad “abundantiam” giova sottolineare la serenità d’animo dell’arbitro in argomento, che esclude dagli episodi contestati atri tesserati della Società odierna deferita, pure presenti al fatto; Poiché tali comportamenti integrano la violazione dell’art. 1 del C.G.S. e dell’operato dei propri dirigenti ne risponde la Società , ex art. 2 C.G.S.; DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto di inibire, a tutti gli effetti, ex art. 14-punto 1- lettera e), il Sig. Ranno Michele a tutto il 30.12.2007, così assicurando l’afflittività della pena, avuto riguardo all’inizio dei Campionati di appartenenza; di squalificare il Sig. Vitale Piero, per i medesimi motivi, sino al 31.12.2007; di infliggere alla Società Pol. Promessa Mascalucia l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00 euro), Si comunichi alle parti interessate,alla Procura Federale e alla C.A.F.
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