COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 20/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico Società A.P.D. AL PEGASO CA5 INOXSISTEM – (RG) – per violazione art. 43 N.O.I.F. ed art. 1 C.G.S., (mancato invio certificati medici tesserati) – Proc. n° 67/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 20/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico Società A.P.D. AL PEGASO CA5 INOXSISTEM – (RG) – per violazione art. 43 N.O.I.F. ed art. 1 C.G.S., (mancato invio certificati medici tesserati) – Proc. n° 67/B Con nota del 7.05.2007, debitamente inviata alla Società interessata, il Comitato Regionale Sicilia L.N.D., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che la odierna deferita non ha ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, N.O.I.F., sebbene ne avesse affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta dei singoli tesseramenti dei propri calciatori. In particolare, è stata deferita innanzi questo Organo per non avere inviato n. 22 certificati di idoneità agonistica relativi ad altrettanti calciatori tesserati per la medesima Società. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del procedimento, che si appalesa fondato alla luce delle risultanze trasmesse dal Comitato; contestato ritualmente l’addebito alla deferita, che non ha partecipato all’udienza dibattimentale fissata per il giorno 19.06.2007; in assenza di note difensive; P.Q.M. DELIBERA: di ritenere la Società A.P.D. AL PEGASO CA5 INOXSISTEM responsabile della violazione ascrittale e, per l’effetto di infliggere alla medesima l’ammenda di € 220,00 (duecentoventi/00 Euro). Con nota del 7.05.2007, debitamente inviata alla Società interessata, il Comitato Regionale Sicilia L.N.D., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che la odierna deferita non ha ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, N.O.I.F., sebbene ne avesse affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta dei singoli tesseramenti dei propri calciatori. In particolare, è stata deferita innanzi questo Organo per non avere inviato n. 18 certificati di idoneità agonistica relativi ad altrettanti calciatori tesserati per la medesima Società. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del procedimento, che si appalesa fondato alla luce delle risultanze trasmesse dal Comitato; contestato ritualmente l’addebito alla deferita, che non ha partecipato all’udienza dibattimentale fissata per il giorno 19.06.2007; in assenza di note difensive; P.Q.M. DELIBERA: di ritenere la Società A.S.D. AITRAS responsabile della violazione ascrittale e, per l’effetto di infliggere alla medesima l’ammenda di € 180,00 (centoottanta/00 Euro).
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