COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 27/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ACIREALE CALCIO – (avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della gara ACIREALE CALCIO/NUCOA AQUILA GRAMMICHELE del 13.5.2007 – FINALE COPPA ITALIA DI PROMOZIONE – C.U. n° 52 del 17.5.2007) – Proc. n° 270/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 27/06/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. ACIREALE CALCIO – (avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della gara ACIREALE CALCIO/NUCOA AQUILA GRAMMICHELE del 13.5.2007 – FINALE COPPA ITALIA DI PROMOZIONE – C.U. n° 52 del 17.5.2007) – Proc. n° 270/A
POL. S.C. HERACLEA (AG) – (avverso ammenda € 1.500,00; inibizione dirigente Avanzato fino al 30.6.2009; squalifica calciatori Gurreri, Virzì e Miceli fino al 3.6.2012; squalifica calciatore Gulisano dino al 30.6.2009; squalifica calciatore Catania fino al 30.6.2008 – GARA RACALMUTO/HERACLEA del 3.6.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – PLAY OFF) – Proc. n° 70/B
La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che l’appello di che trattasi avverso ai suesposti provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo del C.P. di Agrigento, è stato proposto e sottoscritto da tesserato non legittimato a rappresentare la Società perché colpito da provvedimento disciplinare (art. 14 n° 1 lett. e C.G.S.);
Peraltro, per ciò che potrebbe concernere la posizione personale del proponente, esso appello risulta proposto fuori dei termini abbreviati, comunicati, previsti dal C.U. n° 47 e seguenti;
P.Q.M.
DELIBERA:
di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto, per i motivi di cui in premessa;
Con addebito di tassa reclamo, non versata (€ 130,00)
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