COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 27/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ACIREALE CALCIO – (avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della gara ACIREALE CALCIO/NUCOA AQUILA GRAMMICHELE del 13.5.2007 – FINALE COPPA ITALIA DI PROMOZIONE – C.U. n° 52 del 17.5.2007) – Proc. n° 270/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 27/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ACIREALE CALCIO – (avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della gara ACIREALE CALCIO/NUCOA AQUILA GRAMMICHELE del 13.5.2007 – FINALE COPPA ITALIA DI PROMOZIONE – C.U. n° 52 del 17.5.2007) – Proc. n° 270/A DEFERIMENTO Procedimento a carico di: 1) A.S.D. Sporting R.C.B. (Marsala); 2) Pol. D. Pro Mazara; 3) U.S.D. Kennedy (Marsala); 4) Pol. Erg Priolo; 5) A.S.D. Primavera Acatese; 6) A.S. Porticello; 7) U.S. Marieno; 8) C.U.S. Latte Puccio Capaci; 9) Pol. Contessa Entellina; 10) S.C. Cephaledium; 11) A.S.D. Piero Mancuso (ME); 12) A.S.DF. Milazzo; 13) A.S.D. Morgantina Aidone; 14) A.S.D. Atletico Centurie; 15) F.C.D. Misterbianco; 16) A.P.D: Tripi; 17) A.S. Pettineo; 18) A.C.D. Ficarra; 19) A.S. Riber Platani; 20) A.S.D. Mondial Sporting Club (Favara) – Mancata partecipazione attività giovanile – Campionato “Juniores” – Proc n° 279/A – La Presidenza del Comitato Regionale Sicilia, con nota del 14.6.2007, ha deferito, innanzi questa Commissione Disciplinare le Società in epigrafe indicate per mancata partecipazione, con propria squadra, al campionato giovanile o in alternativa al Campionato “Juniores”, giusto quanto statuito con C.U. n° 1 del 1 luglio 2006; Accertata la fondatezza dei deferimenti; Comunicato alle società, come sopra riportate, l’udienza di esame e decisionale di questo Organo di Giustizia Sportiva; Acclarata la responsabilità delle società sopra interessate di quanto loro ascritto con i relativi deferimenti; Ritenute inconducenti, ai fini della eventuale non responsabilità, da memorie prodotte da alcune Società; Visto il C.U. n°1 del 1 Luglio 2006 C.R.S.; Visti gli artt. 13 e 25 del C.G.S.; DELIBERA: alle singole società, meglio in epigrafe indicate (n° 20), è inflitta l’ammenda, nella misura minima dittale, di € 500,00, giusto quanto previsto nel C.U. n° 1 dell’1.7.2006, Comitato Regionale Sicilia; Si notifichi alle parti interessate.
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