COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul DEFERIMENTI: Procedimento a carico – CO.E.MI. MISTERBIANCO – (CT) E A.S. KRONION CALCIO (Per violazione Art. 23 P. 1 N.O.I.F.) – Proc. n. 235/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul DEFERIMENTI: Procedimento a carico – CO.E.MI. MISTERBIANCO - (CT) E A.S. KRONION CALCIO (Per violazione Art. 23 P. 1 N.O.I.F.) – Proc. n. 235/A Con singole note del 29.03.2007, il Comitato Regionale Sicilia, ha deferito le Società in oggetto, per non avere completato il tesseramento del tecnico cui hanno affidato la conduzione della prima squadra; La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestato l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 17.04.2007, celebratosi nella contumacia delle deferite, in assenza di note difensive, osserva che la natura documentale del provvedimento esclude la necessità di ulteriore attività istruttoria, appalesandosi fondato alla luce di quanto trasmesso dai competenti organi Federali; P.Q.M. DELIBERA: In accoglimento del deferimento come sopra proposto; Di infliggere alle Società CO.E.MI. Misterbianco e A.S. Kronion Calcio l’ammenda di Euro 500,00 ciascuna; Si trasmette al competente Settore Tecnico per quanto di sua opportuna competenza.
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