COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. PRIOLO – (SR) – (Avverso squalifica calciatore MASSA DANIELE per 6 gare – GARA: PRIOLO CALCIO – REAL AVOLA del 20.10.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “G” C.R.S.) – C.U. n. 23 del 24.10.2007 – Proc. n. 45/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. PRIOLO – (SR) – (Avverso squalifica calciatore MASSA DANIELE per 6 gare – GARA: PRIOLO CALCIO – REAL AVOLA del 20.10.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “G” C.R.S.) – C.U. n. 23 del 24.10.2007 - Proc. n. 45/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti in campo. La Commissione Disciplinare, letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali osserva: La condotta antisportiva posta in essere dal Massa è senz’altro deprecabile, censurabile e violenta nei confronti di un avversario; Pertanto, questa Decidente, ne condivide sia la sua statuizione che la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto perché infondato in fatto e in diritto; Di addebitare la tassa di Euro 130,00 non versata nel conto intrattenuto dall’odierna appellante presso il Comitato Regionale Sicilia.
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