COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLANA (PA) – (Avverso squalifica calciatori VINCI GIUSEPPE per 4 gare – GARA: CASTELLANA – COLLESANO del 28.10.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “H”) – C.U. n. 24 del 31.10.2007 – Proc. n. 49/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLANA (PA) – (Avverso squalifica calciatori VINCI GIUSEPPE per 4 gare – GARA: CASTELLANA – COLLESANO del 28.10.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “H”) – C.U. n. 24 del 31.10.2007 - Proc. n. 49/A L’arbitro della gara in epigrafe riportata al 27’ del secondo tempo ha espulso per doppia ammonizione il calciatore Vinci Giuseppe della Società A.S.D. Polisportiva Castellana che lasciando il terreno di giuoco apostrofando il Direttore di gara con minacce e parole altrettanto offensive; Il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 31.10.2007 squalificava il suddetto calciatore per 4 gare per “grave condotta scorretta, nonché per grave contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro”; Avverso tale provvedimento ha ritualmente proposto appello la Società A.S.D. Polisportiva Castellana, ritenendo sproporzionata la punizione inflitta in prime cure rispetto al comportamento tenuto dal proprio tesserato in occasione dell’espulsione; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: Il rapporto arbitrale riporta in forma chiara ed inequivocabile la condotta tenuta dal calciatore Vinci Giuseppe che merita censura ed, in giusta misura, la pena inflitta in primo grado di giudizio; P.Q.M. DELIBERA: Di confermare la squalifica per 4 gare al calciatore Vinci Giuseppe della Società A.S.D. Polisportiva Castellana, con addebito della tassa reclamo di Euro 130,00.
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