COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S. PARTINICAUDACE – (PA) – (Appello avverso le sanzioni determinate dal Giudice Sportivi di primo grado a carico della Società (ammenda di Euro 15.00) dei Dirigenti SANSONE GIUSEPPE e FRANCHINA SALVATORE (inibizione e/o squalifica sino al 15.11.2007), del calciatore SANSONE RICCARDO (squalifica fino al 30.4.2008) – GARA: CHE GUEVARA – PARTINICAUDACE del 21.10.2007 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIR. “B” – C.U. n. 15 del 25.10.2007 Proc. n. 10/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S. PARTINICAUDACE – (PA) – (Appello avverso le sanzioni determinate dal Giudice Sportivi di primo grado a carico della Società (ammenda di Euro 15.00) dei Dirigenti SANSONE GIUSEPPE e FRANCHINA SALVATORE (inibizione e/o squalifica sino al 15.11.2007), del calciatore SANSONE RICCARDO (squalifica fino al 30.4.2008) – GARA: CHE GUEVARA – PARTINICAUDACE del 21.10.2007 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIR. “B” – C.U. n. 15 del 25.10.2007 Proc. n. 10/B La Società Partinicaudace ha ritualmente proposto appello avverso le sanzioni a carico della Società e dei suoi tesserati determinate dal Giudice Sportivo di primo grado e pubblicate sul C.U. n. 15 del 25.10.2007, sostenendo: La distinta di gara era stata presentata in congruo anticipo sull’orario di inizio della gara; Sia il Dirigente Sansone Giuseppe, sia l’allenatore Sig. Tranchina Salvatore solo protestano pacatamente e civilmente; Il calciatore Sansone Riccardo, indicato come autore dello sputo indirizzato all’arbitro, è certamente incorso in uno scambio di persona perché in realtà non si è assolutamente reso protagonista del volgare comportamento addebitatogli; Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente considera che in applicazione dell’Articolo 45 commi 3b e e3d non sono impugnabili i provvedimenti dell’ammenda di Euro 15.00 a carico della Società Partinicaudace, l’inibizione a carico del Dirigente Sansone Giuseppe, la squalifica a carico dell’allenatore Tranchina Salvatore; Per quanto alla squalifica sino al 30.4.2008 a carico del calciatore Sansone Riccardo, rileva che il Direttore di gara lo ha indicato inequivocabilmente come l’autore dello sputo che, accompagnato alle proteste, lo colpiva sulla divisa all’altezza dello stomaco; Atteso che tale gesto ha un alto significato dispregiativo che non può trovare alcuna giustificazione o considerazione, e che la sanzione è da ritenersi adeguata; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello inoltrato dalla Società A.S. Partinicaudace ; Di addebitare la tassa di Euro 130,00 non versata.
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