COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: PEGASO SOC. COOP. – (RG) – (Avverso squalifica calciatori COPPA SALVATORE fino AL 30.09.2008 e CARBONARO GIOVANNI fino al 31.03.2008 – GARA: PEGASO – IBLEA 99 del 20.10.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2 GIR. “D”) – C.U. n. 12/C5 del 24.10.2007 – Proc. n. 37/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007
Decisioni della Commissione Disciplinare
APPELLI:
PEGASO SOC. COOP. – (RG) – (Avverso squalifica calciatori COPPA SALVATORE fino AL 30.09.2008 e CARBONARO GIOVANNI fino al 31.03.2008 – GARA: PEGASO – IBLEA 99 del 20.10.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2 GIR. “D”) – C.U. n. 12/C5 del 24.10.2007 -
Proc. n. 37/A
L’appellante contesta le risultanze ufficiali di gara per ciò che concerne l’atteggiamento assunto dal calciatore Coppa e ritiene, in relazione agli addebiti assunti a carico del calciatore Carbonaro che possa essersi trattato di errore di persona;
L’appellante, non chiede invece riduzione delle altre sanzioni a carico della Società assumendosi la responsabilità di quanto accaduto ad opera di propri sostenitori;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara osserva:
Il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta delle risultanze ufficiali di gara che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento;
In ordine alla condotta assunta dal calciatore Coppa Salvatore va osservato che allo stesso è stato addebitato il tentativo di colpire il Direttore di gara e nel contempo il fare reiteratamente offensivo e minaccioso, con caratteristiche di spregevolezza.
Tali addebiti, vanno confermati pur se la dinamica, opportunamente riconsiderata alla stregua delle conseguenze determinate, conduce a revisione della sanzione come in dispositivo;
Analoghe, considerazioni e conclusioni possono assumersi in relazione alla condotta del Carbonaro, chiaramente indicato dal Direttore di gara, e rubricata senza che possa ingenerarsi dubbio circa la sua identificazione e senza che possa effettuarsi alcun confronto, come richiesto dall’appellante, ostandovi il regolamento;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di contenere a tutto il 30.06.2008 la sanzione a carico del calciatore Coppa Salvatore;
Di contenere a tutto il 24.02.2008 la sanzione a carico del calciatore Carbonaro Giovanni;
Senza addebito di tassa reclamo.
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