COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.C.R. BORGATESE S. ANTONINO – (ME) – (Avverso squalifica per 4 gare calciatore STRAMANDINO ALESSANDRO – GARA: BORGATESE – SPADAFORESE del 21.10.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B”) – C.U. n. 23 del 24.10.2007 – Proc. n. 42/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.C.R. BORGATESE S. ANTONINO – (ME) – (Avverso squalifica per 4 gare calciatore STRAMANDINO ALESSANDRO – GARA: BORGATESE – SPADAFORESE del 21.10.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B”) – C.U. n. 23 del 24.10.2007 - Proc. n. 42/A Con appello ritualmente proposto, l’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato dal Giudice di primo grado; La Commissione Disciplinare, letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: Nessun elemento di contraddittorietà presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione; La condotta posta in essere dal tesserato della odierna appellante e senz’altro censurabile e pertanto questa Decidente ne condivide sia la sua rubricazione che la sanzione inflitta del Giudice di primo grado; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto perché infondato in fatto e in diritto; Con addebito della tassa di Euro 130,00 nel conto intrattenuto dalla Società presso codesto Comitato Regionale Sicilia.
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