COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. NUOVA SANTANTONESE – (CT) – (Avverso squalifica calciatore COSTA GIUSEPPE per 2 gare e squalifica allenatore PAPPALARDO GIUSEPPE fino al 20.11.2007 – GARA: NUOVA SANTANTONESE – REAL S. VENERINA del 21.10.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “D”) – C.U. n. 23 del 24.10.2007 – Proc. n. 43/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. NUOVA SANTANTONESE – (CT) – (Avverso squalifica calciatore COSTA GIUSEPPE per 2 gare e squalifica allenatore PAPPALARDO GIUSEPPE fino al 20.11.2007 – GARA: NUOVA SANTANTONESE – REAL S. VENERINA del 21.10.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “D”) – C.U. n. 23 del 24.10.2007 - Proc. n. 43/A La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo non sono impugnabili a norma dell’Art. 45 del C.G.S.; I provvedimenti suddetti restano pertanto confermati; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare la non impugnabilità del gravame, con addebito di tassa di Euro 130,00.
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