COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul 1.3. Comunicato Ufficiale N° 25 del 7/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S. REALPALERMO – (PA) – (Avverso posizione irregolare calciatore ADELFIO LORENZO – GARA: COLOMBA BIANCA – REALPALERMO del 21.10.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A”) – Proc. n. 38/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul 1.1. Comunicato Ufficiale N° 25 del 7/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S. REALPALERMO - (PA) – (Avverso posizione irregolare calciatore ADELFIO LORENZO – GARA: COLOMBA BIANCA – REALPALERMO del 21.10.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A”) – Proc. n. 38/A Con reclamo ritualmente proposto, la Società A.S. Real Palermo lamenta che alla gara in epigrafe avrebbe partecipato, in luogo di Adelfio Lorenzo, il fratello Gaetano, il quale era Dirigente della stessa Società, oggi squalificato. Sostiene ancora, la reclamante che durante il riconoscimento effettuato prima della gara, l’Arbitro non si sarebbe accorto dello scambio di persona, mentre non avrebbe acconsentito un ulteriore riconoscimento del giocatore, a tal fine sollecitato, a fine gara; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti di gara e sentiti i responsabili delle due squadre, nonché il giocatore Adelfio Lorenzo, nella seduta del 6 Novembre 2007, osserva: Il reclamo della Società Realpalermo appare infondato e va rigettato; Ed invero, va considerato innanzi tutto che durante il rituale riconoscimento del Direttore di gara, prima della partita, niente di anormale è stato rilevato, mentre un ulteriore riconoscimento non è stato possibile effettuare da parte dell’Arbitro poiché il giocatore Adelfio Lorenzo, come risulta dalla nota in atti si era allontanato a fine gara. Si è accertato ulteriormente, da parte di questa Decidente, che il soggetto presente nella seduta del 6 Novembre 2007, qualificatosi, anche mediante esibizione di documento di identità, come Adelfio Lorenzo corrisponde al calciatore ritratto nella foto, riferentesi alla partita in epigrafe e raffigurante il giocatore indicato in distinta con il n. 4, corrispondente quindi, ad Adelfio Lorenzo; Tali foto erano state esibite dalla Società reclamante; Pertanto, l’ipotesi, peraltro del tutto congetturale che alla partita indicata in epigrafe avrebbe partecipato il fratello, di Adelfio Lorenzo, e cioè Gaetano, appare priva di ogni riscontro oggettivo e inoltre trova smentita negli atti di gara; P.Q.M. DELIBERA: Di rigettare il reclamo come sopra proposto con addebito di tassa pari ad Euro 130.00.
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