COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul 1.3. Comunicato Ufficiale N° 25 del 7/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: A.S.D. CARINI – (PA) – (Avverso squalifica allenatore MIRANDA MAURIZIO al 25.11.2007 – GARA: LICATA – CARINI del 28.10.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A”) – Proc. n. 40/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul 1.1. Comunicato Ufficiale N° 25 del 7/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: A.S.D. CARINI – (PA) – (Avverso squalifica allenatore MIRANDA MAURIZIO al 25.11.2007 – GARA: LICATA – CARINI del 28.10.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A”) – Proc. n. 40/A La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva la improponibilità dell’appello come sopra proposto, trattandosi di inibizione di allenatore sino al 25.11.2007, e quindi di periodo inferiore ad un mese. Quanto sopra, ai sensi dell’Art. 45, n. 3 C.G.S., che preclude la appellabilità delle inibizioni inflitte a Dirigenti e Tecnici per periodi inferiori ad un mese; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare improponibile l’appello come sopra proposto; Di addebitare la relativa tassa di Euro 130.00, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it