COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 31/10/2007 1.3. Decisioni della Commissione Disciplinare F.C.D. MISTERBIANCO – (CT) – (Avverso posizione irregolare calciatore RUSSO SALVATORE SIMONE – GARA: MISTERBIANCO – MINEO del 13.10.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “F”) – Proc. n. 35/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it t e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 31/10/2007
1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare
F.C.D. MISTERBIANCO – (CT) – (Avverso posizione irregolare calciatore RUSSO SALVATORE SIMONE – GARA: MISTERBIANCO – MINEO del 13.10.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “F”) –
Proc. n. 35/A
Con reclamo ritualmente proposto, l’F.C.D. Misterbianco si duole che la consorella, nella gara reclamata, avrebbe utilizzato il calciatore Russo Salvatore Simone in posizione irregolare, in quanto colpito da squalifica residua di una giornata;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che il calciatore in argomento ha scontato la propria squalifica non partecipando a quella disputata dalla Società Mineo contro la Società Sales del 23.09.2007.
Pertanto, aveva pieno titolo a partecipare alle successive gare, compresa quella oggi reclamata;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di rigettare il reclamo come sopra proposto;
Incamerando la relativa tassa di Euro 130,00, già versata.
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