COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 31/10/2007 1.3. Decisioni della Commissione Disciplinare ORAZIO ARENA LAMPEDUSA – (AG) – (Avverso squalifica calciatori D’ANCONA SALVATORE per 4 gare – LUCA GIOVANNI per 4 gare e AA di parte DI PALMA GIANLUCA fino al 31.12.2007 – GARA: ORAZIO ARENA LAMPEDUSA – ATLETICO ALCAMO del 7.10.2007 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A” – Proc. n. 34/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 31/10/2007 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare ORAZIO ARENA LAMPEDUSA – (AG) – (Avverso squalifica calciatori D’ANCONA SALVATORE per 4 gare – LUCA GIOVANNI per 4 gare e AA di parte DI PALMA GIANLUCA fino al 31.12.2007 – GARA: ORAZIO ARENA LAMPEDUSA – ATLETICO ALCAMO del 7.10.2007 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A” – Proc. n. 34/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente, in ordine alle squalifiche inflitte ai propri tesserati, ritenendo le stesse eccessive rispetto all’effettivo accadimento dei fatti ed alle responsabilità, ritenendo che la reazione avuta, è stata causata dall’aggressione subita dallo stesso Giovanni Luca; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, letto l’appello proposto e il referto arbitrale dal quale si ricava in maniera chiara ed inequivocabile, quanto accaduto nel terreno di giuoco cioè una provocazione posta in essere dal calciatore Gatto Roberto (Atletico Alcamo), con violenza comminata in danno di un avversario, provocando una violenta rissa, alla quale hanno partecipato i calciatori interessati del Lampedusa; Ritiene di poter commisurare le sanzioni inflitte come in dispositivo, ritenendo che il comportamento assunto dal calciatori D’Ancona e Luca, sia ascrivibile e quanto rassegnato nel referto arbitrale, che va censurato ma ricondotto ad una più equa anche in relazione alle sanzioni inflitte al calciatore Gatto mentre va confermata la squalifica nei confronti del AA di parte Di Palma Gianluca; P.Q.M. DELIBERA: In parziale accoglimento di determinare in tre giornate di squalifica le sanzioni nei confronti dei calciatori D’Ancona Salvatore e Luca Giovanni (A.S. Orazio Arena Lampedusa), confermando il resto; Senza addebito di tassa non versata.
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