COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 31/10/2007 1.3. Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. SAN BASILIO – ME) – (Avverso squalifica calciatori CAMPISI SALVATORE per 6 gare – CAMPISI BASILIO per 8 gare e ammenda di Euro 350.00 – GARA: SAN BASILIO – FITALESE del 7.10.2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B”) – C.U. n. 21 del 10.10.2007 – Proc. n. 31/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 31/10/2007
1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare
A.S.D. SAN BASILIO – ME) – (Avverso squalifica calciatori CAMPISI SALVATORE per 6 gare - CAMPISI BASILIO per 8 gare e ammenda di Euro 350.00 – GARA: SAN BASILIO – FITALESE del 7.10.2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B”) – C.U. n. 21 del 10.10.2007 –
Proc. n. 31/A
L’appellante, chiede riduzione dell’ammenda e delle squalifiche sopra indicate, ritenendole eccessive relativamente ai fatti effettivamente accaduti e chiedendone una più adeguata proporzionalità;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
1) Come è ben noto il procedimento disciplinare, si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, che costituiscono una piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento;
2) Dalla lettura degli atti suddetti, non si evincono le circostanze assunte a difesa, mentre rimangono sostanzialmente confermate le circostanze che il Giudice Sportivo ha assunto nel decidere;
3) Quanto accaduto a distanza dal terreno di giuoco, rivelatorio di un certo atteggiamento del tutto opposto al significato sportivo della competizione, ha poi contribuito ad una modulazione delle sanzioni, più adeguata afflittivamente, non si ravvisano perciò motivazioni utili ad una riduzione;
4) La sanzione dell’ammenda, tenuto conto delle considerazioni più in generali svolte dalla appellante, può essere determinata come in dispositivo, fermo tuttavia restando l’obbligo di risarcimento danni, se richiesto;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare in Euro 200.00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società;
Di confermare il resto dei provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo;
Senza addebito di tassa.
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