COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMI: A.S.D. CAMPOBELLO DI LICATA – (AG) – (Avverso posizione irregolare calciatore RIO CALOGERO – GARA: POL. CORLEONE – A.S.D. CAMPOBELLO DI LICATA del 21.10.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “D”) – Proc. n. 33/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/11/2007
Decisioni della Commissione Disciplinare
RECLAMI:
A.S.D. CAMPOBELLO DI LICATA – (AG) – (Avverso posizione irregolare calciatore RIO CALOGERO – GARA: POL. CORLEONE – A.S.D. CAMPOBELLO DI LICATA del 21.10.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “D”) –
Proc. n. 33/A
Con reclamo ritualmente proposto, l’A.S.D. Campobello di Licata lamenta la posizione irregolare del calciatore Rio Calogero il quale, a detta della reclamante, sarebbe stato utilizzato dalla Società Corleone in assenza di tesseramento;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti e curati gli opportuni accertamenti, dai quali è emerso che il calciatore in argomento è regolarmente tesserato con la Pol. Corleone, osserva che il ricorso è destituito di fondamento, atteso che il Sig. Rio Calogero aveva pieno titolo a partecipare alla gara di che trattasi;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di rigettare il reclamo come sopra proposto e di incamerare la tassa di Euro 130,00 non versata.
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