COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. ROCCALUMERA – (ME) – (Avverso squalifica calciatore Turchet Luca per 3 gare – GARA: FIUMEFREDDESE – ROCCALUMERA del 11.11.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “E”) – C.U. n. 26 del 14.11.2007 –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. ROCCALUMERA – (ME) – (Avverso squalifica calciatore Turchet Luca per 3 gare – GARA: FIUMEFREDDESE – ROCCALUMERA del 11.11.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “E”) – C.U. n. 26 del 14.11.2007 – Proc. n. 62/A La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti ufficiali di gara; Rilevato che dagli stessi non è dato accertare l’autenticità del comportamento censurato addebitato al calciatore in epigrafe; Ritenuto che il caso in esame non presenta ulteriore conseguenza né fisica, né diretta; Ciò posto, induce questa Decidente a determinare la squalifica come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in 1 (una) gara con diffida, la squalifica a carico del calciatore Turchet Luca (Roccalumera); Per l’effetto non si addebita la tassa.
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