COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. TRINACRIA – (PA) – (Avverso squalifica inflitta al calciatore SCARLATA MANLIO per tre gare – GARA: A.S.D. TRINACRIA – A.S.C. ARENELLA dell’ 11.11.2007 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIR.“B’’) – C.U. n. 18 S.G.S. del 15.11.2007 –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. TRINACRIA – (PA) – (Avverso squalifica inflitta al calciatore SCARLATA MANLIO per tre gare – GARA: A.S.D. TRINACRIA – A.S.C. ARENELLA dell’ 11.11.2007 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIR.“B’’) – C.U. n. 18 S.G.S. del 15.11.2007 - Proc. n. 17/B La Società A.S.D. Trinacria, ha ritualmente inoltrato appello avverso la squalifica per 3 gare determinata a carico del calciatore in epigrafe, sostenendo che il Direttore di gara abbia interpretato male la parola del giocatore, chiedendo l’annullamento della squalifica; Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva che va comunque addebitato un comportamento antisportivo a carico del calciatore interessato. Non è dato però rilevare dalle risultanze degli atti ufficiali le modalità e le espressioni offensive rivolte all’Arbitro senza che lo stesso ne specifichi il contenuto; Ciò posto questa Decidente; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare a due gare la squalifica del calciatore Scarlata Manlio (A.S.D. Trinacria); Senza addebito di tassa.
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