COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/11/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.P.D. ATLETICO PEDARA – (CT) – (Avverso squalifica calciatore MOSCHETTO SERGIO fino al 30.06.2010 E AMMENDA DI EURO 350,00 – GARA: ATLETICO PEDARA – S. EMIDIO del 10.11.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “D’’) – C.U. n. 26 del 14.11.2007 – Proc. n. 55/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 28/11/2007
Decisioni della Commissione Disciplinare
A.P.D. ATLETICO PEDARA – (CT) – (Avverso squalifica calciatore MOSCHETTO SERGIO fino al 30.06.2010 E AMMENDA DI EURO 350,00 - GARA: ATLETICO PEDARA – S. EMIDIO del 10.11.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “D’’) – C.U. n. 26 del 14.11.2007 -
Proc. n. 55/A
Al 40’ del primo tempo l’arbitro della gara riportata in epigrafe, sospendeva la stessa per essere stato spintonato, minacciato da calciatori e tesserati diversi della squadra locale e colpito con violento schiaffo alla guancia sinistra dal calciatore Moschetto Sergio della Società Atletico Pedara, colpo che gli procurava stordimento, tutto ciò in segno di vibrate proteste degli stessi facinorosi per avere convalidato una rete alla Società ospite;
Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 26 del 16.11.2007, squalificava il calciatore Moschetto Sergio, per il suddetto atto inconsulto, sino al 30.06.2010, infliggendo l’ammenda di Euro 350,00 alla Società A.P.D. Atletico Pedara;
Avverso tali provvedimenti disciplinari, ha presentato appello la Società Atletico Pedara, la quale, pur riconoscendo il non apprezzabile ed insolito comportamento del proprio tesserato, chiede la riforma delle pene inflitte in primo grado di giudizio e quindi di una loro riduzione, con pretestuose argomentazioni che non tengono conto della gravità dell’atto compiuto dal proprio tesserato nei confronti dell’Arbitro;
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva:
Dal rapporto di gara, nel suo supplemento, emerge chiaramente ed in maniera palese e non equivoca la grave condotta tenuta dal calciatore Moschetto Sergio che con un violento schiaffo colpiva alla guancia sinistra l’Arbitro provocandogli stordimento, durante le vibrate proteste poste in essere da lui e dagli altri tesserati della Società Atletico Pedara al 40’ del primo tempo, allorquando veniva convalidata una rete alla Società ospite;
Condivisa ed equa, pertanto, appare a questa Decidente la pena inflitta in prime cure al calciatore Moschetto Sergio ed alla Società Atletico Pedara;
Acclarata la gravità dei fatti;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello proposto dalla Società A.P.D. Atletico Pedara, confermando la squalifica al calciatore Moschetto Sergio fino al 30.6.2010 e l’ammenda di Euro 350,00 alla stessa Società con addebito della tassa di Euro 130,00.
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